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Ultimo Aggiornamento: 07/09/11
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Le Pari Opportunità

 

Normativa Comunitaria

  • Trattato di Maastricht (1992)   Il Trattato sull'Unione europea ha cambiato la denominazione della "Comunità Economica Europea" in "Comunità europea" ed ha introdotto nuove forme di cooperazione tra i governi degli Stati membri. In particolare, nell'articolo 3 sancisce che "l'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne". 
  • Trattato di Amsterdam (1997)  Il Trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 tra i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri apporta sostanziali modifiche ed integrazioni ai Trattati sui quali si fonda l'Unione Europea.In particolare,allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non impedisce che uno "Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali". 
  • Carta dei Diritti fondamentali dell' Unione Europea (2000)   La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea rappresenta un punto di riferimento per la legislazione europea in materia di diritti. L'articolo 21 vieta ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. L'articolo 23 stabilisce che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non impedisce l'adozione di "misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato". 
  • Libro Verde Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea allargato, Commissione delle Comunità Europee, 2004. I principi della parità di trattamento e della non discriminazione sono ritenuti dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individuo che sono alla base dell'odierna Unione europea. Nonostante i risultati ottenuti in materia, la Comunità si impegna a perseguire politiche contro la discriminazione e atte a ottenere la parità. 
  • Tabella di marcia della Commissione Europea per la parità tra donne e uomini 2006-2010  La tabella di marcia definisce alcuni settori esistenti e propone settori di intervento interamente nuovi. Complessivamente vengono considerati sei settori prioritari: indipendenza economica uguale per le donne e gli uomini, conciliazione della vita privata e professionale, rappresentanza uguale nell'assunzione di decisioni, eliminazione di ogni forma di violenza basata sul genere, eliminazione degli stereotipi legati al genere e promozione della parità fra le donne e gli uomini nelle politiche esterne e di sviluppo. Infine, un'indipendenza economica uguale per le donne e gli uomini.

Normativa Nazionale

  • Costituzione della Repubblica Italiana.    L'Articolo 3 sancisce la pari dignità sociale dei cittadini, eguali davanti alla legge, "...senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. In questo articolo si rintracciano due fondamenti: quello delle uguaglianza formale e quello della uguaglianza sostanziale.   L'Articolo 37 sancisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.  L'Articolo 51 stabilisce che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003 ha aggiunto che "a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".  L'Articolo 117, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, stabilisce che le "leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".
  • Legge 9 Dicembre 1977, n. 903    Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. La  legge vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
  • Legge Nazionale 22 Giugno 1990, n. 164  Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Costituisce la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all'articolo 3 della Costituzione. 
  • Legge del 10 Aprile 1991, n. 125   Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro. Le disposizioni contenute nella legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.  
  • Legge 25 Febbraio 1992, n. 215 Azioni positive per l'imprenditoria femminile. La legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale
  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 Marzo, 1997 Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini. Sollecita una maggiore presenza delle donne nelle sedi decisionali, nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle istituzioni politiche.
  • Decreto Ministeriale 13 Ottobre 1997 Istituzione dell'osservatorio nazionale per l'imprenditoria femminile ed il lavoro nell'agricoltura. Istituito presso il Ministero per le politiche agricole e forestali, l'Osservatorio ha lo scopo di analizzare le politiche a favore dell'imprenditoria e dell'occupazione femminile in ambito rurale per promuovere, in tal senso, interventi specifici.
  • Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 28 Ottobre 1997, n. 405  Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Istituisce il "Dipartimento per le pari opportunità", che ha funzioni di indirizzo, proposta e coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità.
  • Legge 8 Marzo 2000, n. 53   Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città . La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori, l'istituzione del congedo per la formazione continua, il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
  • D. Lgs. 23 Maggio 2000, n . 196   Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresi' alla nomina di un supplente. Le consigliere ed i consiglieri di parita', effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunita' e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parita' sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorita' giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
  • D. Lgs. 26 Marzo 2001, n. 151   Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.  
  • D. Lgs. 31 Luglio 2003, n. 226   Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137 L'attuale Commissione è organo consultivo e di proposta, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' presieduta dal Ministro per le Pari Opportunità e ad esso fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna.
  • Legge 8 Aprile 2004, n.90, art. 3  Norme in materia dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004   La legge stabilisce che nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato tale proporzione l'importo del rimborso per le spese elettorali è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi. 
  • D. Lgs. 11/04/2006, n. 198  Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Testo unico che raccoglie e riorganizza tutti i provvedimenti e le normative esistenti nella legislazione italiana in materia di parità e pari opportunità. In particolare nel Libro I, Titolo II, Capo V,artt. 21 e 22 (Comitato per l'imprenditoria femminile), e Libro III, Titolo II, Capo I, artt. 52, 53, 54, 55 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile)
  • Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 " Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego " Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativo al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; tale decreto va a modificare il D.lgs. 198/06, meglio conosciuto come Codice delle pari opportunità. Il nuovo testo rafforza il principio della  parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini che, deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione; prevede inoltre sanzioni più severe in caso di violazione ti tali principi.

Normativa Regionale

  • Regolamento Regionale 10 ottobre 1994, n. 39   Norme per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità in attuazione dell'art. 28 dell'allegato alla L.R. n. 29/1990. Regolamento atto ad assicurare le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati per le pari opportunità istituiti nell'ambito dell'ente Regione Marche, nonché per stabilire modalità di funzionamento in sede di contrattazione decentrata. 
  • D.G.R. 0370 del 18/04/2007   Adesione alla Carta europea per l'uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale elaborata e promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa.
  • Legge regionale 11 Novembre 2008, n. 32  Interventi contro la Violenza sulle Donne    Il provvedimento prevede la creazione di un Forum permanente contro le molestie, l'avvio di campagne informative sul fenomeno, la pubblicazione dei dati raccolti dall'osservatorio delle politiche sociali, la promozione di centri antiviolenza, fissa le misure per dare alle donne vittime di violenza, e ai loro figli, ospitalità temporanea, promuove interventi per il loro inserimento lavorativo e iniziative per la formazione degli operatori.
 

Notizie utili

 
Pari Opportunità

Programmazione 2007 - 2013

Programmazione 2007 - 2013 Il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha adottato alcune proposte legislative (contenute nel Regolamento COM 2004/92) con cui si è intrapreso il processo di riforma della politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013. Il percorso di ridefinizione, con cui si prevede di dar vita ad un effetto leva che coinvolga alcuni settori chiave della vita comunitaria, quali l'innovazione e l'economia della conoscenza, l'ambiente e la prevenzione dei rischi, i servizi per il sostegno dell'occupazione e dell'inclusione sociale, è giunto al termine nel luglio 2006 con l'adozione da parte del Parlamento e del Consiglio Ue dei 5 regolamenti relativi ai fondi strutturali (Regolamento generale - 9072/06; Fondo Europeo di sviluppo Regionale;  Fondo di coesione; Fondo sociale Europeo; Gruppo europeo di cooperazione territoriale - 9062/06).
Tale pacchetto di proposte delinea l'architettura di questa programmazione, relativo appunto all'arco temporale 2007 - 2013, prevedendo un contesto più semplificato e trasparente rispetto a quello del ciclo di programmazione precedente, con l'adozione di tre macro-obiettivi, in parte coincidenti con quelli precedenti:
  • il cosiddetto obiettivo "Convergenza" - ricalca l'Obiettivo 1 del ciclo di programmazione 2000/2006 - che mira ad accelerare la convergenza economica delle Regioni e degli Stati membri meno avanzati;
  • l'obiettivo "Competitività" - destinato alle regioni e agli Stati membri diversi da quelli in ritardo di sviluppo - che propone tra le altre azioni l'affermazione di un mercato del lavoro incentrato sul concetto di inclusione sociale;
  • il nuovo obiettivo "Cooperazione" che sulla scia dalla positiva esperienza dell'iniziativa INTERREG è volto all'integrazione equilibrata del territorio UE su tematiche di interesse comunitario, attraverso programmi congiunti di cooperazione transfrontaliera e transnazionale e reti di scambio di esperienze.
La Programmazione, in particolare nei primi due obiettivi, mostra una forte attenzione al capitale umano, non solo per lo stretto legame esistente fra ricerca/innovazione e istruzione/formazione ma soprattutto per l'impegno prospettato nell'eliminazione delle situazioni di disagio sociale mediante la realizzazione di una maggiore inclusione sociale e l'innalzamento della qualità della vita, attraverso la promozione di servizi collettivi di qualità, tra cui i servizi di conciliazione. Per quanto concerne l'approccio della strategia della nuova programmazione alle pari opportunità di genere, essa discende dalle carenze che ancora si riscontrano a margine del ciclo di programmazione in via di conclusione e dalla situazione di forte differenziazione presente all'interno dell'Ue. Esistono ancora forti gap, tra e all'interno degli Stati Membri, nei livelli di partecipazione ed occupazione femminili, cosi come nella diffusione della cultura del gender mainstreaming, che incontra ancora alcune resistenze dovute sia ad una diversa "sensibilità" delle amministrazioni nazionali e locali rispetto a tali tematiche, sia alla maggiore rilevanza che queste ultime tendono ad attribuire in fase di programmazione ad azioni infrastrutturali, piuttosto che a quelle rivolte alle persone. In tal senso ci si è mossi con i nuovi regolamenti comunitari che, nello spirito del Terzo Rapporto di Coesione,hanno posto l'accento sulla necessità di assicurare l'integrazione delle azioni a favore delle pari opportunità tra uomini e donne nei programmi nazionali e regionali. Questo orientamento generale è stato tradotto nell'articolo 16 della proposta di Regolamento Generale che costituisce l'affermazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne, prevedendo che Commissione e Stati Membri si attivino affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere vengano promosse in tutte le fasi del ciclo programmatorio, programmazione, attuazione, implementazione e valutazione dei Fondi.
 
 
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