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Ultimo Aggiornamento: 07/01/13
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Maternità

 
Maternità

La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza

Il diritto al congedo di maternità e l'astensione anticipata dal lavoro per motivi di salute, è stato esteso a tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell' I.n.p.s. (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione, ecc.) con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza e non titolari di pensioni. Sono comprese nella tutela anche le lavoratrici sospese, assenti dal lavoro, disoccupate (entro uno specifico periodo successivo alla cessazione dell'attività lavorativa), quelle impiegate in lavori socialmente utili, lavoratrici precarie del settore pubblico, dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati. Titolare del rapporto è anche il padre, cui la legge riconosce il diritto di assentarsi dal lavoro in sostituzione della madre sia durante il periodo di astensione obbligatoria, sia durante quello di astensione facoltativa. L'evento maternità comprende anche quello che si realizza mediante adozione e affidamento preadottivo.

 
 
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 30 dicembre 1971, n° 1204  e relativo regolamento di attuazione DPR 25/11/76 - costituiscono il fondamento giuridico di tutela delle lavoratrici madri. 
  • Legge 8 Marzo 2000, n.53  " Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città" - modifica la legge 1204/71
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151  " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 " (normativa attualmente vigente)
 

INDENNITA' DI MATERNITA'

La madre lavoratrice dipendente e la lavoratrice iscritta alla Gestione separata dell'Inps hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto ("astensione obbligatoria") e nei periodi compresi tra la data presunta e la data effettiva del parto. Durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione.
La libere professioniste iscritte alla Gestione separata possono usufruire del congedo per maternità e l'effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell'indennità.
Le lavoratrici iscritte ad una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti) non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro ed hanno diritto all'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.

 

La flessibilità

Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della data presunta del parto, usufruendo della "flessibilità" e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.

 

A chi spetta

 

  • Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
  • Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non siano titolari di pensione e non siano iscritte ad altre forme previdenziali e che versino, dal 1° gennaio 2009, l'aliquota del 25,72%;
  • Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti).
  • Al padre, lavoratore dipendente, in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre). 
 

Quanto spetta

L'indennità economica pagata dall'Inps alle lavoratrici dipendenti è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nell'ultimo mese di lavoro.
Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata è pagata un'indennità pari all'80% ad 1/365 del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità.
Alle lavoratrici autonome spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione convenzionale.
L'indennità viene corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione.

 

Adozioni

La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità: in caso di adozione o affidamento preadottivo, l'indennità di maternità spetta per cinque mesi, anziché tre, dall'ingresso del minore in Italia o in famiglia e senza limiti di età dello stesso. Le nuove regole si applicano per le adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 in poi. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all'estero.

 

LA MATERNITA' ANTICIPATA

La lavoratrice in gravidanza, inviandouna domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente sul territorio, può ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro prima che inizi il periodo di astensione obbligatoria. Questa eccezione però è possibile solo in alcuni casi, descritti dal secondo comma dell'articolo 17 del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (decreto legislativo numero 151 del 26 marzo 2001).

  • quando la gravidanza sia particolarmente complicata o siano state diagnosticate delle malattie che possono aggravarsi durante la gestazione

  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pericolose per la salute della donna e del bambino

  • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12

Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi, le lavoratrici che hanno ottenuto l'autorizzazione ad anticipare il periodo di astensione dal lavoro possono continuare a percepire l'indennità economica di maternità solo nel caso in cui l'autorizzazione è stata concessa a causa di gravidanza complicata o della diagnosi di una malattia che potrebbe aggravarsi durante la gestazione. Questa situazione, riguardando le condizioni fisiche della lavoratrice, impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e giustifica l'erogazione dell'indennità anche in caso di fine rapporto.

Negli altri casi invece, siccome le autorizzazioni sono collegate al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta, in caso di cessazione del rapporto, il presupposto per il rilascio dell'assegno viene meno e quest'ultimo viene revocato o ne viene modificata la durata.
In caso di parto prematuro è bene ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 1999, ha modificato il calcolo del congedo obbligatorio. La legge sui congedi parentali prevede che, in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, sia data alla madre la possibilità di recuperare i giorni di assenza obbligatoria persi prima del parto, in modo che la durata del congedo sia sempre di cinque mesi, a condizione che ci sia stata comunque effettiva astensione dal lavoro.

La domanda

Per ottenere l'indennità di maternità:

  • Le lavoratrici dipendenti devono presentare la domanda sia agli uffici Inps di residenza (o domicilio abituale) sia al datore di lavoro, di regola prima dell'inizio del congedo;
  • Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono presentare domanda agli uffici Inps di residenza (o domicilio abituale) e, ove esistente, al committente, di regola prima dell'inizio del congedo;
  • Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) devono presentare la domanda, dopo il parto, solo all'ufficio Inps di residenza (o domicilio abituale).

La domanda può essere anche inviata per posta o presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto moduli".
Alla domanda deve essere allegato in busta chiusa il certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto e la documentazione indicata nel modulo di domanda.

 

Maternità in casi particolari

Part-time
Le lavoratrici con contratto part time, sia esso orizzontale, verticale o ciclico, beneficiano, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal T.U., dei medesimi diritti di una lavoratrice a tempo pieno.  Ovviamente il relativo trattamento economico e riproporzionato in ragione del ridotto orario della prestazione lavorativa. Caso particolare è il part-time ciclico per il quale si rimanda alla lettura del trattamento retributivo. L'unica differenza si riscontra nei riposi per l'allattamento durante il primo anno di età del bambino/a, in quanto se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore, è previsto un solo periodo di riposo anzichè due.

Lavoro interinale
I soggetti interessati nel rapporto di lavoro interinale sono tre: 
- Impresa fornitrice 
- Impresa utilizzatrice 
- Lavoratore/lavoratrice 
Tra l'mpresa fornitrice e quella utilizzatrice si instaura un contratto di fornitura finalizzato a temporanee esigenze lavorative dell'impresa utilizzatrice. L'impresa fornitrice è inquadrata ai fini contributivi ed assicurativi nel settore terziario.

Lavoratrici assunte a tempo indeterminato dall'azienda fornitrice 

La retribuzione media giornaliera cui fare riferimento per il calcolo dell'indennità di maternità cambia in relazione al momento in cui si verifica il congedo. 
Infatti: 
-se la lavoratrice si trova un un periodo di attesa di assegnazione percepisce dall'azienda fornitrice un'indennità di disponibilità e a questa indennità si fa riferimento per determinare l'indennità di maternità; 
-se, a causa della maternità, la lavoratrice non può prendere servizio presso l'azienda utilizzatrice, a partire dalla relativa data, l'indennità di maternità deve fare riferimento alla retribuzione che avrebbe percepito per il lavoro svolto presso l'impresa utilizzatrice. 

Lavoratrici assunte a tempo determinato dall'azienda fornitrice 

L'indennità di maternità viene calcolata in base alla retribuzione della paga quadrisettimanale o mensile precedente il congedo. La certificazione medica di gravidanza deve essere inviata, oltre che all'Inps, anche all'impresa fornitrice. 

Contratto di formazione lavoro 
La scadenza del contratto di formazione lavoro viene prorogata. 
Le lavoratrici con contratto di formazione e lavoro rientrano, ai fini della normativa della tutela della maternità, nelle condizioni generali delle lavoratrici dipendenti anche se la fattispecie del contratto le colloca tra le lavoratrici assunte a termine. Infatti, ai fini della tutela del rapporto di lavoro, sulla base di un pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 149/93), è stata affermata la neutralità del periodo di maternità. Questo significa che la gravidanza ed il puerperio devono consentire la proroga del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Anche il congedo parentale (astensione facoltativa) rientra tra i periodi che consentono di prolungare la scadenza del contrato di formazione e lavoro. Data la parità tra uomo e donna, anche al lavoratore padre in C. F. L. che fruisce del congedo di paternità o parentale viene prorogata la scadenza del contratto. 

Tempo determinato 

Il divieto di licenziamento non opera ma se il congedo di maternità ha inizio quando la lavoratrice è ancora in servizio, o entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, la lavoratrice ha diritto a percepire la relativa indennità per tutto il periodo di congedo di maternità non ancora fruito. 


Collaboratrici coordinate e continuative (Co.Co.Co) 

Dopo anni di battaglie è stata sanata una profonda ingiustizia e finalmente anche alle collaboratrici coordinate e continuative viene riconosciuto il diritto alla maternità. Le collaboratrici iscritte al "Fondo INPS Gestione separata 10-14%" hanno diritto ai 5 mesi di congedo di maternità ed alle relative indennità (a determinate condizioni). 
E' opportuno che le collaboratrici ed i collaboratori si rivolgano alle sedi sindacali per verificare la propria posizione e per ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del diritto.


IL CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)

Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottato/affidato.
Il padre può usufruire del congedo parentale anche nel periodo di maternità oppure durante i riposi giornalieri per allattamento della madre. La legge, a partire dal 1° gennaio 2007, ha previsto anche per alcune categorie di lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (collaboratori a progetto, titolari di assegni di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi presso la PA), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.  

 

Quanto spetta

L'indennità, pari al 30% della retribuzione media giornaliera o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia).
In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2009 questo tetto è pari a 14.891,50 euro).
La domanda va presentata all'Inps e al datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli").

 

Chi paga

L'indennità di maternità obbligatoria o di congedo parentale, generalmente, per i lavoratori dipendenti è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Per alcune tipologie di lavoratori (es. operai agricoli, colf e badanti, lavoratori stagionali, disoccupati o sospesi, iscritti alla Gestione Separata) l'indennità è corrisposta direttamente dall'Inps secondo la modalità di pagamento indicata in domanda (bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale).

 
 

ASSEGNI DI MATERNITA'

La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non hanno diritto all'indennità di maternità o ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all'assegno. 

  • ASSEGNO DI STATO, è previsto per la madre che: 
    1. ha un rapporto di lavoro in essere e una tutela economica per la maternità e almeno 3 mesi di   contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma non abbia raggiunto i requisiti per l'indennità di maternità o questa risulti di importo inferiore all'assegno (in questo caso spetta la differenza).
    2. si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
    3. precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra l'ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto (o dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non sia trascorso un determinato periodo di tempo superiore alla durata della prestazione percepita e, comunque, un periodo superiore a nove mesi. La domanda va presentata all'ufficio Inps di residenza della madre. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell'Istituto moduli".
  • ASSEGNO DEI COMUNI DI RESIDENZA: spetta alla madre il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall'ISE (per il 2009 è di 32.222,6 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio Comune di residenza e non è richiesto alcun requisito contributivo e/o lavorativo. Nel caso in cui la madre ha diritto ad un trattamento economico di maternità inferiore rispetto all'assegno, viene corrisposta la differenza. L'assegno spetta, inoltre, alle cittadine extracomunitarie con lo status di rifugiate politiche, anche se non sono in possesso della carta di soggiorno. L'importo per il 2009 è pari a 309,11 € mensili per cinque mesi, per complessivi 1.545,55 €.
    A partire dal 2 luglio 2000, spetta per ogni figlio nato.

Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e vengono pagate dall'Inps secondo la modalità indicata dal richiedente (conto corrente bancario o postale o assegno bancario o postale).

 
 
 

RIPOSI ORARI

Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a dei riposi giornalieri di due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Il padre non può utilizzare i riposi giornalieri durante il periodo di congedo per maternità della madre, anche nel caso in cui la madre non se ne avvalga in quanto assente dal lavoro per cause di aspettativa, permessi non retribuiti ecc. I riposi spettano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria. Spettano al padre nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ad esempio nel caso si tratti di: lavoratrice autonoma, libera professionista).
In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre. Il raddoppio dei riposi è previsto anche in caso di adozione o affidamento di due o più minori, anche se non fratelli, che entrano in famiglia nella stessa data.
Non hanno diritto ai permessi orari le lavoratrici domestiche, a domicilio e le lavoratrici autonome.
La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro.

 

MALATTIA DEL BAMBINO

I genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro durante la malattia del figlio: fra i tre e gli otto anni di età del bambino nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore, senza limite di giorni, invece, se il bambino è al di sotto dei tre anni. Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, l'interessato ha diritto alla contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino. Dai tre agli otto anni ha invece diritto ad una contribuzione ridotta.
Il lavoratore assente per malattia del figlio è tenuto a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il periodo di ferie del genitore.
La domanda per ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una dichiarazione che attesti che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni.

 

FIGLI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

AGEVOLAZIONI

I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni:

  • prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;
  • tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino.

I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto. Questo significa che il genitore lavoratore può fruire delle agevolazioni anche se la madre non lavora.
I permessi e il congedo per grave handicap non possono essere fruiti contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
I genitori possono fruire contemporaneamente l'uno dell'astensione facoltativa e l'altro dei permessi per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore fruisca contemporaneamente dei permessi per i figli disabili e dell'astensione facoltativa nella stessa giornata.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi, anche ai genitori adottivi e agli affidatari.


CONGEDO

La legge ha introdotto dal 1° gennaio 2001 un congedo straordinario retribuito per l'assistenza di figli che sono portatori di grave handicap.
Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a settimane, a mesi ecc.)
A chi spetta:

  • Ai genitori, naturali o adottivi, e dal 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo che riordina i permessi e i congedi per i genitori di portatori di handicap grave) anche agli affidatari di disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità; i genitori non possono fruire del congedo contemporaneamente.
  • Ai fratelli o alle sorelle conviventi del portatore di handicap grave, in caso di decesso di entrambi i genitori o quando questi ultimi siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) e del congedo per grave handicap contemporaneamente.
Per ottenere il congedo sono richieste le stesse condizioni che permettono di fruire degli speciali congedi previsti dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari retribuiti ecc.).

L'importo
Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita, è coperto dai contributi figurativi e viene corrisposto per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. Per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa (es. part-time verticale), il congedo non è riconosciuto.
L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.

La domanda
La domanda di congedo (Mod-Hand4 per i genitori e Mod-Hand5 per fratelli e sorelle) deve essere presentata all'Inps in duplice copia. Una di esse viene restituita dall'Inps per ricevuta all'interessato che la deve presentare al datore di lavoro.
Alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, la documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità dell'handicap.

 

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tel. 0733-2561 fax 0733-256200
e-mail: municipio@comune.macerata.it
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