Comune di Macerata


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Ultimo Aggiornamento: 06/12/13

IMU Immobili diversi dall'abitazione principale 2013

 

ATTENZIONE:

ESENZIONI ACCONTO 2013
ESENZIONI SALDO 2013
Per effetto del D.L. 102 del 31/08/2013, per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU per i seguenti immobili:


a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; (n.b: è necessaria la dichiarazione entro il 30/06/2014);

b) terreni agricoli e fabbricati rurali;
Per effetto dei Decreti Legge n. 102 del 31/08/2013 e n. 133 del 30/11/2013, per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per i seguenti immobili:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; (n.b: è necessaria la dichiarazione entro il 30/06/2014);

b) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (n.b: l'esenzione non si applica all'incremento dell'aliquota deliberato dal Comune);

c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile;

d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un unico immobili ad uso abitativo, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; (n.b: è necessaria la dichiarazione entro il 30/06/2014);

f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (n.b: è necessaria la dichiarazione entro il 30/06/2014);
 
 

Con il Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, è stata introdotta l'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale dal 2012 fino al 2014.

L'IMU sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) oltre all'IRPEF e relative addizionali sugli immobili non locati.

 

Da chi è dovuta

L'IMU è dovuta da chi possiede immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nonché dal locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria. In caso di separazione legale dei coniugi, annullamento del matrimonio, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'IMU è dovuta dal (ex) coniuge assegnatario della casa coniugale.

Non è dovuta, quindi, dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o comodatario, né dal (ex) coniuge non assegnatario della casa coniugale.

 

Per cosa è dovuta

L'IMU è dovuta per tutti gli immobili posseduti iscritti o iscrivibili in catasto.

Oltre che per le case diverse dall'abitazione principale , l'IMU è dovuta per

- fabbricati rurali: le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile (magazzini, ricovero attrezzi, stalle, agriturismi, abitazioni dipendenti, laboratori, uffici aziendali) utilizzati dal conduttore del fondo cui sono asserviti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 557/93. Secondo una consolidata giurisprudenza sarebbero da intendere per rurali elusivamente gli immobili della categoria D/10; (VEDI SEGNALAZIONE A INIZO PAGINA)

- terreni agricoli: terreni adibiti all'esercizio delle attività agricole; (VEDI SEGNALAZIONE A INIZO PAGINA)

- aree fabbricabili: aree utilizzabili a scopo edificatorio in base a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati ed in attesa di approvazione ed escluse quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

 

Come si determina il valore degli immobili ai fini IMU

Il valore degli immobili, da porre a base per il calcolo dell'IMU, si determina nel modo che segue:

Fabbricati
Base imponibile IMU
(Rendita catastale rivalutata del 5% per moltiplicatore IMU)
A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 (abitazioni e pertinenze)
R.C. x 1,05 x 160
A/10 (uffici)
R.C. x 1,05 x 80
B (collegi, scuole, case di cura, ospedali)
R.C. x 1,05 x 140
C/1 (negozi)
R.C. x 1,05 x 55
C/3 + C/4 (laboratori, fabbricati sportivi)
R.C. x 1,05 x 140
D (esclusi D/5) (attività produttive)
R.C. x 1,05 x 65
D/5 (banche ed assicurazioni)
R.C. x 1,05 x 80
D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati
Valore risultante dalle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Min. Finanze
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
(accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizi a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Fabbricati di interesse storico o artistico
R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Terreni Agricoli
Base imponibile IMU
(R. Domenicale rivalutato del 25% per moltiplicatore IMU)
Posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Prof.li iscritti all'I.N.P.S.
R.D. x 1,25 x 110
L'imposta si calcola solo sulla parte eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
del 70% sulla parte di valore compresa tra euro 6.000 e euro 15.500;
del 50% sulla parte di valore compresa tra euro 15.500 e euro 25.500
del 25% sulla parte di valore compresa tra euro 25.500 e euro 32.000
Altri terreni agricoli
R.D. x 1,25 x 135
Aree edificabili
Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione (valore di mercato).
 
 

Scadenze

Le scadenze per i pagamenti del 2013 sono:

I rata 17 giugno -          II rata 16 dicembre

 

Per la Prima casa, fabbicati rurali e terreni agricoli se non verrà applicata la riforma dei tributi locali, le scadenze  saranno 16/09/2013 e 16/12/2013

 

Aliquote

Le aliquote per l'anno 2013 sono le seguenti:

 

-        4,0 per mille Abitazione principale e relative pertinenze

-        8,0 per mille Abitazione e pertinenze in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori o figli), che la utilizzano come abitazione principale solo nei casi in cui siano riscontrabili requisiti simili a quelli per l'abitazione principale    ( residenza,  dimora,  anziani  in  istituti   di  cura  o   riposo,       residenti all'estero)

-       10,6 per mille Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

-        10,6 per mille Abitazioni a partire dalla terza, in possesso del contribuente, escluse le unità immobiliari possedute dalla Cooperative edilizie e dall'ERAP

-        10,6 per mille Aree fabbricabili

-        10,6 per mille Immobili classificati nella categoria catastale D/5

-        2,0 per mille  Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 in legge 133/94

-        9,9 per mille Aliquota di base comunale di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/11

 

 

Le aliquote da utilizzare per il calcolo del saldo, da versare con la rata del 16 dicembre, saranno quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio, con conguaglio sulla I rata.

 

 

Quanto e come si paga l'IMU

L’IMU si calcola applicando al valore dell'immobile (imponibile) le aliquote comunali previste, tenendo conto della percentuale e del periodo di possesso e sottraendo le eventuali detrazioni spettanti. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese.

L'imposta è versata in due rate, alle scadenze sopra indicate.

Per l'anno 2013 la prima rata è determinata in misura del 50% dell'importo dovuto applicando le aliquote deliberate dal Comune nel 2012.

La seconda rata invece sarà determinata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote effettivamente deliberate dal Comune di Macerata nel 2013, con conguaglio sulla prima rata.

Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta, tranne che per i fabbricati di tipologia D, è versata interamente al COMUNE.

Per i fabbricati di tipologia D l'imposta calcolata con aliquota 7,6 per mille va versata interamente allo stato.

Per i fabbricati di categoria D5 va versata una quota aggiuntiva al Comune calcolata con l'aliquota del 3 per mille; per gli altri fabbricati della tipologia D la quota comunale va calcolata con aliquota 2,3 per mille. 

Il pagamento va effettuato attraverso il Modello F24 o mediante l'apposito bollettino postale presso qualsiasi sportello postale o bancario.

Dovrà essere compilata la Sezione "IMU e altri tributi locali", utilizzando il codice Ente E783 ed indicando i seguenti codici tributo:

3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (versamento sospeso fino al 16/9/2013);

3914 terreni (versamento sospeso fino al 16/9/2013);

3916 aree fabbricabili;

3918 altri fabbricati (quota per il Comune);

3925 fabbricati Tip. D (quota per lo Stato);

3930 fabbricati Tip. D (quota per il Comune);

3923 interessi da accertamento (quota per il Comune);

3924 sanzioni da accertamento (quota per il Comune).

Barrare quindi "ACC" o "SALDO" a seconda se il pagamento si riferisca all'acconto o al saldo, indicare in cifre il "numero di immobili" e nello spazio "Anno di riferimento" l'anno di imposta cui il versamento si riferisce.

 

Ravvedimento Operoso

Se il pagamento dell'imposta viene fatto dopo le scadenze sopraindicate, ma entro i 14 giorni  successivi alla data di scadenza, dovrà essere pagata anche una sanzione pari  allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; per i pagamenti effettuati dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo (quindi entro il 16  luglio 2013 per la rata di acconto, oppure entro 15 gennaio 2014 per la rata di saldo), dovrà essere pagata anche una sanzione pari al 3% dell'imposta, nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75%. Il contribuente dovrà fare apposita comunicazione al Comune allegando la  fotocopia del versamento effettuato.

Si ricorda che in tal caso le sanzioni e gli interessi debbono essere versati unitamente all'imposta dovuta e nel modello F24 deve essere barrata la casella "RAVV"

 

Dichiarazioni

La dichiarazione Imu va presentata esclusivamente in casi particolari che si possono riassumere in due grandi categorie:

  • per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta
  • per le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da parte del Comune nella banca dati catastale.

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al momento della variazione, utilizzando l'apposito modello sotto riportato.

 

Esenzioni

Sono esenti dall'IMU i seguenti immobili:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da Regioni,  Province nonché da Comuni, Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile);

-  i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze, nonché i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 .

 
 

Delibere inerenti e regolamenti

 

MODULISTICA

 

Si raccomanda, in ogni caso, l'attenta lettura dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

 
 

Soluzioni casi pratici

Fabbricati inagibili: per l’applicabilità della riduzione dell’imposta al 50% è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo.

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'applicazione dell’agevolazione decorre dal momento di presentazione della dichiarazione cui deve essere allegata idonea documentazione.

 
 
Informazioni

Servizio Entrate
viale Trieste n. 24
tel. 0733.256210 dalle 9,30 alle 12,30 
Fax 0733.256353
e-mail: tributi@comune.macerata.it


Orari 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30

 
 

Comune di Macerata piazza Libertà, 3 - 62100 Macerata
tel. 0733-2561 fax 0733-256200
e-mail: municipio@comune.macerata.it
e-mail istituzionale (solo per i titolari di PEC): comune.macerata@legalmail.it
P.I. 00093120434 - C.F. 80001650433