A seguito della modifica dell’art. 202 del CDS operata dal D.L. decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, l’importo della sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante notificazione postale.
La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi:
- preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale.
- verbale contestato immediatamente su strada o notificato a casa, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione.
La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali
- violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta
- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida
- violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.
La riduzione è applicabile alla sola sanzione con la conseguenza che in caso di notificazione del verbale vanno integralmente corrisposte le somme addebitate a titolo di spese procedurali e di notificazione.
Nel caso di ricorso alla Prefettura o al Giudice di Pace la riduzione non è applicabile.
Comando Polizia Mincipale
Viale Trieste 24