Comune di Macerata


Ultimo Aggiornamento: 09/04/09

Rimborso canone di depurazione: approvata la legge

Mercoledì 8 aprile 2009     


  Con la recente legge n. 13 del 27 febbraio 2009 (art. 8-sexies) il Parlamento ha approvato le nuove regole in tema di tariffa di depurazione e rimborso per gli utenti non allacciati.

  Nel caso di assenza di impianti, la tariffa sarà dovuta dagli utenti solo a partire dall'avvio della realizzazione degli stessi. I gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a restituire le somme non dovute, al netto però degli oneri sostenuti per l'avvio degli impianti.

  Sarà in concreto l'Autorità d'Ambito (ATO3) a stabilire gli importi da restituire entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (2 marzo 2009).

Il parlamento ha così dato attuazione alla recente sentenza della Corte costituzionale (335/2008) con la quale era stato abrogato il criterio che poneva il costo della depurazione a carico anche degli utenti sprovvisti del relativo servizio.

  Per quanto riguarda le modalità della restituzione, la legge rimanda poi ad un successivo decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni, tenendo conto del particolare sistema tariffario che regola il servizio idrico integrato.

  Più in dettaglio, l'articolo 8 sexies della l. 27 febbraio 2009 , n. 13, prendendo atto delle conclusioni della Corte costituzionale, modifica le regole sulla tariffa di depurazione sancendo i seguenti tre principi.

  In primo luogo la quota relativa alla depurazione continua ad essere dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, ma solo «a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati».

  Inoltre, per le quote già riscosse nel passato, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. In tali casi, tuttavia, dagli importi dovuti vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.

  Infine, spetta al Ministro dell'Ambiente stabilire i criteri ed i parametri per la restituzione di dette somme, coerentemente con il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa.

  Pur in un quadro assai mutato, il gestore avrà comunque il pieno diritto, nei rapporti con l'Autorità di ambito, di chiedere l'applicazione di una tariffa che, come ricordato dalla stessa Corte costituzionale, deve essere tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

  In attesa del completamento del quadro normativo di riferimento, il gestore del servizio idrico integrato emetterà fatturazioni dei consumi da ritenersi "salvo conguaglio" mentre l'utente, ove ritenga di averne diritto, potrà formulare apposita richiesta scritta di rimborso della quota del servizio di depurazione non dovuta secondo le modalità che saranno fissate dal Ministero dell'Ambiente.

  Ove necessiti ogni ulteriore chiarimento gli utenti  possono rivolgersi agli sportelli dell'Apm, in via Pannelli, 1 - 62100 Macerata, Tel. 073329351 - Fax 07332935213 - E.mail: info@apmgroup.it - URL: http://www.apmgroup.it .


 
 
 
 
 

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