Comune di Macerata


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Ultimo Aggiornamento: 11/12/09
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Immigrazione

 
I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Le politiche migratorie hanno due principali obiettivi: garantire l'ordine e la sicurezza pubblica con il contrasto all'immigrazione clandestina; favorire l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati regolari assicurando coesione sociale.

Puoi consultare il sito del Ministero dell' Interno
 
 
 
 

L'ingresso degli stranieri provenienti dall' Unione Europea

È regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

 

L'ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi extra-europei

Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l'ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile.
Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.


 

Si può entrare in modo regolare in Italia e soggiornarvi per:

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l' Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. L'inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l'espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d'ingresso.
Studio. Un visto per motivi di studio può essere richiesto all'Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.
Ricongiungimento familiare. Può essere richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.
Lavoro. Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente. I permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e il lavoro stagionale.
    - Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.
    - Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente.

Lo straniero già presente in Italia ad altro titolo

Può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.
  • Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere:
    attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Sportello unico l'autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di soggiorno dalla Questura competente;
    attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.
  • Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.
 

I minori stranieri

Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore".  L'organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.
I minori presenti in Italia possono essere:
-"accompagnati", minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti
-"non accompagnati", minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza. 

Puoi visitare il sito del Ministero dell' Interno

 

Cittadinanza italiana: requisiti per la concessione

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 sono state introdotte alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Per le richieste di concessione, per motivi di residenza e per matrimonio, è stata prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio); viene introdotto, inoltre, il versamento di un contributo pari a 200 € per le nuove istanze.
Il periodo di residenza legale in Italia cresce, da sei mesi a due anni, per le domande per matrimonio.
Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO  (Articolo 5 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni). La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
  1. Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
  2. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. 
 
PER RESIDENZA IN ITALIA (Art. 9 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni). La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
  • Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
  • Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione (art.9, c.1, lett. b)
  • Allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
  • Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
  • All' apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
  • Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell'articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all'apolide ai fini della concessione della cittadinanza. 
 
Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi specialiAi sensi dell' art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso dei seguenti requisiti:
  • nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975
  • emigrazione all'estero prima della data del 16/07/1920
  • dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all'autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante "Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti". La suddetta normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell'ipotesi in cui all'art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91
  • cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
  • perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
  • appartenenza al gruppo linguistico italiano
(b) nell'ipotesi di cui all'art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91
  • documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane
L'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all'Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l'istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.


Puoi consultare il sito del Ministero dell' Interno

 

Rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno

Se sei cittadino straniero puoi richiedere, per i motivi sottoelencati, il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno solo presso gli uffici postali contrassegnati dal logo Sportello Amico. Per la compilazione del kit puoi avvalerti a titolo gratuito dei Comuni che partecipano alla sperimentazione o di un  Patronato.
  • Affidamento
  • Motivi religiosi
  • Residenza elettiva
  • Studio (per periodi superiori a tre mesi)
  • Missione
  • Asilo politico (rinnovo)
  • Tirocinio formazione professionale
  • Attesa riacquisto cittadinanza
  • Attesa occupazione
  • Carta di soggiorno stranieri (ora denominata "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
  • Lavoro autonomo
  • Lavoro subordinato
  • Lavoro sub-stagionale
  • Famiglia
  • Famiglia minore 14-18 anni
  • Soggiorno lavoro (art. 27)
  • Richiesta dello status di apolidia (rinnovo).
Per tutti gli altri motivi devi rivolgerti alla Questura.
Se hai il nulla osta e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo Sportello Unico Immigrazione. Se sei familiare  straniero di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, puoi scegliere di presentare la domanda tramite l'Ufficio Postale o direttamente in Questura.
Che cosa fare all'Ufficio Postale: presso tutti gli uffici postali troverai apposito kit giallo che devi compilare seguendo attentamente le istruzioni.
Che cosa fare al Comune o al Patronato. Qui non ti serve il kit cartaceo. Per compilare la domanda puoi avvalerti di assistenza gratuita e qualificata.
Dove consegnare il kit. Il kit  deve essere  consegnato negli uffici postali con Sportello Amico, in busta aperta.
Ricorda che devi sempre esibire il passaporto e che, se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del permesso di soggiorno in scadenza.L'operatore dell'Ufficio Postale ti rilascia una ricevuta che, allegata al permesso scaduto, sostituisce e ha il valore della ricevuta precedentemente rilasciata dalla Questura.

Puoi consultare il sito del Ministero dell' Interno
Puoi consultare il sito della Polizia di Stato
Puoi consultare il sito della Prefettura
Puoi consultare il  Portale Immigrazione

 

Riconoscimento dei titoli di studio esteri in Italia

I procedimenti giuridici che consentono ai titoli di studio stranieri di produrre effetti legali in un paese straniero sono di due tipi:
1. EQUIPOLLENZA O ATTRIBUZIONE DEL VALORE LEGALE - il titolo di studio straniero viene comparato ad un titolo analogo del paese prescelto; l'analisi comparata del titolo tiene conto della natura accademica dell'istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici (corsi, esami, voti, tesi). Se i due titoli sono equivalenti o non presentano sostanziali difformità, l'autorità competente del paese a cui viene fatta la richiesta dichiara l'equipollenza del titolo straniero rilasciando anche il titolo di studio equivalente del paese stesso. In questo modo l'equipollenza consente al titolo straniero di produrre tutti gli effetti giuridici previsti dal corrispondente titolo del paese a cui è stata fatta la richiesta.
2. RICONOSCIMENTO - l'autorità competente del paese a cui viene fatta la richiesta compie una valutazione sintetica del titolo straniero, stabilendo una corrispodenza di livello e dichiarando di riconoscerlo a determinati fini (prosecuzione degli studi o accesso alle professioni). Gli effetti giuridici del riconoscimento sono più limitati rispetto all'equipollenza. Il riconoscimento dei titoli di studio dei paesi appartenenti alla Unione Europa è regolamentato dalle direttive CEE. In generale si può affermare che ogni singola domanda di riconoscimento viene esaminata individualmente dalle autorità competenti del paese in cui si intende proseguire gli studi, tenendo comunque conto di altri eventuali problemi, quali la limitazione del numero di iscritti, il rispetto delle scadenze di iscrizione, gli esami di ammissione, ecc. Per poter completare l'iter burocratico è quindi opportuno:
- rivolgersi ai centri di orientamento del proprio Istituto o della propria Università
- contattare l'Istituto o l'Università straniera presso la quale si intende proseguire gli studi
- rivolgersi alle sedi dei Centri NARIC (Centri Nazionali di Informazione sul Riconoscimento dei Diplomi) nel  proprio paese e all'estero
MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO E L'EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO STRANIERI IN ITALIA TITOLI FINALI DI SCUOLA SECONDARIA: i titoli finali stranieri di Scuola Secondaria Superiore possono essere riconosciuti in Italia purché i detentori siano in possesso di cittadinanza italiana.
MODALITA' DI ISCRIZIONE: se sei interessato devi inviare la domanda di equipollenza al Provveditore agli Studi della provincia nella quale resiedi.
TITOLI ACCADEMICI:
La Legge italiana dichiara che i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno in Italia alcun valore legale (RD n. 1592 del 31/08/1933), ma viene lasciata la possibilità ai detentori di chiedere l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani; le autorità accademiche italiane hanno la facoltà di valutare su richiesta degli interessati i titoli stranieri presentati al fine di verificarne l'eventuale corrispondenza a quelli italiani.
MODALITA' DI ISCRIZIONE: se sei interessato devi inviare una domanda di riconoscimento al Rettore di un Ateneo italiano nel cui Statuto figura un corso di studi comparabile con quello completato all'estero, e alla domanda devi allegare:
1. titolo accademico di cui richiedi il riconoscimento, in copia autenticata
2. titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'università nel paese in cui l'hai conseguito, in copia autenticata.
3. certificato in originale con dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti
4. programma di studio di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero
5. traduzione in lingua italiana di entrambi i titoli di studio e del certificato sopra indicato, certificata conforme al testo straniero da un traduttore ufficiale o dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare del paese dove hai conseguito il titolo operante in Italia
6. entrambi i titoli di studio devono essere accompagnati da una dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare sopraindicata, concernente:
- la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta);
- l'origine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel paese ove è stato conseguito;
- gli anni complessivi di scolarità
- gli effetti ai fini della prosecuzione degli studi o della assunzione a posti di lavoro
7. 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata.

RICONOSCIMENTO ED EQUIPOLLENZA DEI DOTTORATI DI RICERCA STRANIERI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
Se hai conseguito presso un'università non italiana il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica, puoi fare richiesta di riconoscimento (articolo 74 del DPR 11 luglio 1980 n. 382). L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica su conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale. Tale norma viene applicata ai cittadini dei paesi appartenenti alla UE.

PROCEDURA D'ISCRIZIONE:
Devi inviare la domanda di riconoscimento al Ministero dell'Università, e ad essa devi allegare:
1. diploma di laurea
2. diploma di dottorato e relativa tesi
3. attestato del docente che ti ha seguito
4. certificato di nascita
5. certificato di cittadinanza.
I diplomi rilasciati da alcune istituzioni universitarie italiane e straniere sono riconosciuti in Italia e dischiarati equipollenti al dottorato di ricerca sulla base di specifici decreti.
I decreti di equipollenza con il dottorato di ricerca italiano sinora emessi si riferiscono ai seguenti titoli:
- i diplomi di perfezionamento (Classe di Lettere e Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali) rilasciati dalla Scuola normale superiore di Pisa (legge 18 giugno 1986, n. 308)
- i titoli di dottore rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze (legge 11 luglio 1986, n. 352)
- i diplomi di perfezionamento (Classe di Scienze sociali e Classe di Scienze sperimentali e applicate) rilasciati dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa ( legge 14 febbraio 1987, n. 41)
- i titoli di Doctor Philosophiae in fisica delle particelle elementari, in fisica degli stadi condensati, in fisica matematica e dell'analisi funzionale, in astrofisica, in genetica molecolare rilasciati dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste (decreto 24 luglio 1987, n. 419; decreto 24 febbraio 1993)
- il titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola superiore di studi storici dell'Università di San Marino (decreto 11 giugno 1990).

INDIRIZZI UTILI:
- CIMEA, Centro d'Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche Fondazione Rui (Centro Naric), viale Ventuno Aprile, 36 - 00162 Roma - tel. 06/86321281; fax 06/86322845 ( www.cimea.it )
- MURST, Dipartimento Istruzione Universitaria, Ufficio V, piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma - tel. 06/59912061 ( www.miur.it )


Colf e badanti

Con l' art. 1-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, come introdotto dalla legge di conversione, legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore italiano ha offerto a famiglie e organizzazioni che si avvalevano di colf e badanti "in nero", anche se extracomunitari clandestini, di emergere dal sommerso e regolarizzare la propria posizione unitamente a quella retributiva, contributiva e assicurativa dei lavoratori e delle lavoratrici. L'attività lavorativa irregolare ("in nero") che può formare oggetto della dichiarazione di emersione è quella svolta per almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009, vale a dire che deve trattarsi di lavoratori impiegati irregolarmente almeno a far data dal 1° aprile 2009. Su un piano procedurale (Circolare congiunta Min. Interno e Min. Lavoro n. 10 del 7 agosto 2009), a differenza delle ordinarie procedure di ingresso per lavoro extracomunitario (cd. "flussi"), l'emersione introdotta dalla legge n. 102/2009 non prevede la formazione di una graduatoria a tempo, né vi sono limiti di quote d'ingresso prefissate: tutte le domande in regola, che presentano i requisiti richiesti dalla legge, saranno oggetto di trattazione e di accoglimento, sia che risultino presentate il 1° settembre sia che siano state prodotte soltanto l'ultimo giorno del mese. Presupposto formale della ammissione alla procedura di emersione è dato dal versamento del contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione il 01/10/2009 nel Palazzo del Governo il Prefetto, il Presidente della ProvinciaI e l'Assessore alle politiche del Lavoro della Provincia, il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro e Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Macerata, il Direttore provinciale dell'Inps di Macerata, hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa per la gestione della procedura di emersione di colf e badanti. Con Risoluzione n. 209 dell' 11/08/2009 sono stati istituiti i codici da indicare per il versamento, da parte dei datori di lavoro, del contributo per l'emersione di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e nel lavoro domestico (badanti e colf). Il pagamento del contributo (500 euro per ogni lavoratore) deve essere effettuato all' Agenzia delle Entrate presentando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" presso qualunque sportello bancario, postale e presso gli agenti della riscossione o telematicamente utilizzando esclusivamente i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate con esclusione, quindi, di quelli offerti dal sistema bancario (home banking e corporate banking) e postale (home banking). I codici da indicare per il pagamento sono RINT per l'emersione di lavoratori italiani e comunitari e REXT per l'emersione di lavoratori extracomunitari e nel campo "elementi identificativi" occorre riportare il codice fiscale del lavoratore o qualora questi ne sia sprovvisto i primi 17 caratteri del numero di un valido documento di identità.

Puoi consultare il sito dell' Agenzia delle Entrate

Comune di Macerata piazza Libertà, 3 - 62100 Macerata
tel. 0733-2561 fax 0733-256200
e-mail: municipio@comune.macerata.it
e-mail istituzionale (solo per i titolari di PEC): comune.macerata@legalmail.it
P.I. 00093120434 - C.F. 80001650433