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Ultimo Aggiornamento: 03/01/12

Cambia la modalità di rilascio dei certificati anagrafici

 

in vigore le nuove disposizioni che regolano i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino in materia di rilascio dei certificati.

 
2 gennaio 2012
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Cambia la modalità di rilascio di certificati da parte delle Pubblica amministrazione. Dal 1° gennaio, infatti, i certificati anagrafici e di stato civile avranno validità solo tra privati. Le Pubbliche amministrazioni dovranno invece acquisire d'ufficio le informazioni richieste al cittadino.

 

Lo stabilisce la legge n. 183 del 12 novembre 2011 che preclude così la possibilità per il cittadino di richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti per poi presentarli ad una pubblica amministrazione (Agenzia delle entrate, scuole, Inps, ecc.) o ai privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.). Tali enti, infatti, non possono più accettare o chiedere certificati ma devono acquisire d'ufficio le informazioni e accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà  per poi fare gli opportuni controlli presso l'amministrazione certificante, ai sensi degli articoli 71 e 72 del Dpr 445/2000. In caso contrario vi sarà violazione dei doveri d’ufficio.

 

Tutti i certificati pertanto, a pena di nullità, verranno ora rilasciati con la seguente indicazione: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (sb)

 
 
 
 
 

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