L’IMU è dovuta da chi possiede gli immobili (abitazione e pertinenze) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione.
In caso di separazione legale dei coniugi, annullamento del matrimonio, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'IMU è dovuta dal (ex) coniuge assegnatario della casa coniugale.
Non è dovuta, quindi, dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o comodatario, né dal (ex) coniuge non assegnatario della casa coniugale.
- abitazione principale: un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto ove il contribuente ed il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e abbiano la residenza anagrafica;
- pertinenze dell'abitazione principale: locali classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini, cantine e soffitte), C/6 (garage) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità per categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.
Nel caso di più unità immobiliari adibite ad abitazione principale e/o di più pertinenze della medesima categoria, ai fini delle agevolazioni previste dalla norma, sono di norma considerate abitazione principale e pertinenze quelle con rendita più alta.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze si applicano per un solo immobile.
Il valore degli immobili, da porre a base per il calcolo dell'IMU, si determina nel modo che segue:
Fabbricati | Base imponibile IMU (Rendita catastale rivalutata del 5% per moltiplicatore IMU) |
A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 (abitazioni e pertinenze) | R.C. x 1,05 x 160 |
Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati ai mesi dell'anno durante i quali l'immobile è stato effettivamente destinato ad abitazione principale.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più contitolari, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla quota di possesso.
Nel caso di contitolarità di un immobile adibito ad abitazione principale di uno solo dei contitolari, solo quest’ultimo potrà detrarre per intero e fino a concorrenza dell'imposta, i 200 euro.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è aumentata di euro 50,00 per ciascun figlio dei possessori (fino a un massimo di otto) che non abbia ancora compiuto 26 anni, che vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente, anche se non a carico dei genitori.
Se il minore di 26 anni è figlio di uno solo dei possessori, la detrazione di 50 euro spetta esclusivamente all'effettivo genitore.
La detrazione di 200 euro (ma non l'aliquota prevista per le abitazioni principali) è applicabile anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'I.A.C.P.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 2/07/2012 il Comune di Macerata ha altresì stabilito di aumentare la detrazione prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per detti immobili, in presenza dei seguenti presupposti:
maggiore detrazione di Euro 50,00 per soggetti passivi con ISEE inferiore o uguale a 7.500 Euro
maggiore detrazione di Euro 25,00 per soggetti passivi con ISEE compreso tra 7.500.01 e 9.000 Euro
Per poter legittimamente godere di tale beneficio è pero tassativamente necessario che il contribuente presenti, entro i termine per i versamento del saldo dell'imposta, una specifica domanda utilizzando l'apposito modello (scaricabile anche da questo sito o a disposizione presso lo sportello) corredata dalla attestazione ISEE rilasciata sulla base della situazione reddituale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF.
Le scadenze per i pagamenti nel 2012 sono: I° rata 18 giugno II° rata 17 dicembre
Per il 2012 (ma solo per prima casa e relative pertinenze) è data facoltà di poter frazionare il dovuto in tre rate come segue:
I° rata 18 giugno II° rata 17 settembre III° rata 17 dicembre
L'aliquota per il versamento della rata del 18 giugno e della II° rata opzionale del 17 settembre e del saldo del 17/12 è quella di base pari al 4 per mille
L’IMU si calcola applicando al valore dell'immobile (imponibile) le aliquote comunali, tenendo conto della percentuale e del periodo di possesso e sottraendo le detrazioni spettanti. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese.
Per l'anno 2012, qualora si scelga di effettuare il versamento in tre rate, le prime due saranno pari ad 1/3 dell'importo determinabile applicando l'aliquota del 4 per mille e le detrazioni di legge, mentre la terza rata di dicembre dovrà essere a saldo dell'imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote e delle maggiori detrazioni effettivamente deliberate dal Comune di Macerata, con conguaglio sulle precedenti rate.
Qualora invece si scelga di effettuare il versamento in due rate, la prima rata è determinata in misura del 50% dell'importo calcolato applicando l'aliquota del 4 per mille e le detrazioni di legge, mentre la seconda rata di dicembre sarà determinata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote e delle maggiori detrazioni effettivamente deliberate dal Comune di Macerata, con conguaglio sulla prima rata; il versamento di dicembre sarà quindi calcolato sulla base della differenza tra l'imposta annuale complessivamente dovuta e quanto già versato in acconto.
Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all'euro: per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore.
Gli acconti IMU debbono essere pagati esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, mentre per il saldo potrà essere utilizzato anche un apposito bollettino postale il cui modello è ancora in corso di elaborazione.
Nel Modello F24 dovrà essere compilata la Sezione "IMU e altri tributi locali" indicando il codice Ente E783 e utilizzando il codice tributo 3912 - abitazione principale e relative pertinenze.
Occorre barrare quindi "ACC" o "SALDO" a seconda se il pagamento si riferisca all'acconto o al saldo, ed indicare in cifre il "numero di immobili" e nello spazio "Anno di riferimento" l'anno di imposta cui il versamento si riferisce.
Se il pagamento dell’imposta viene fatto dopo le scadenze sopraindicate, ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza, dovrà essere pagata anche una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15° al 30° giorno di ritardo la sanzione sarà nella misura fissa del 3% dell’imposta oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene oltre il 30° giorno, ma entro un anno dalla scadenza, la sanzione da versare spontaneamente è pari al 3,75% oltre agli interessi. Il contribuente dovrà fare apposita comunicazione al Comune allegando la fotocopia del versamento effettuato.
Si ricorda che in tal caso le sanzioni e gli interessi debbono essere versati unitamente all'imposta dovuta e nel modello F24 deve essere barrata la casella "RAVV".
La dichiarazione Imu va presentata esclusivamente in casi particolari che si possono riassumere in due grandi categorie:
La dichiarazione va presentata entro 90 gg. dal momento in cui si sono verificati i fatti da dichiarare. Per le situazioni originate prima del 31/08/2012 il termine è quello del 30/11/2012.
Maggiori chiarimenti possono essere ottenuti consultando l'articolo pubblicato dall'Agenzia dell'Entrate consultabile al link sotto riportato.
Si raccomanda, in ogni caso, l'attenta lettura dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
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Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30