Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili) destinato alla viabilità, costituisce “area di circolazione” che deve essere distinta con una propria denominazione.
Le denominazioni delle nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Municipale devono essere autorizzate dal Prefetto, previo il parere della Deputazione di Storia Patria.
La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni come previsto dalla Legge n. 1188 del 23/06/1927, con particolari eccezioni indicate all’articolo 4 della stessa.
La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.
La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune o che abbiano un legame documentabile con la Città, comitati, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali. Possono inoltre presentare proposte di intitolazione il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
Le richieste devono essere indirizzate all’ufficio Statistica e Toponomastica, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari nel rispetto del regolamento comunale della toponomastica e numerazione civica.
Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada (tab II.15, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità).
Le targhe vanno poste almeno all’inizio, alla fine dell’area di circolazione per le vie non chiuse e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione. Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento, il ripristino o l’installazione di targhe viarie gli interessati devono fare immediata richiesta mediante segnalazione all’ufficio Toponomastica che predispone le procedure necessarie ad effettuare l’intervento in questione.
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