Comune di Macerata


Riduzione del 30% della sanzione amministrativa per violazione codice della strada

Oggetto

 

A seguito della modifica dell’art. 202 del CDS operata dal D.L.  decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, l’importo della sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante notificazione postale.

 

La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi:

- preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale.

- verbale contestato immediatamente su strada o notificato a casa, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

 

 

 
 
 
 
 

La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali

- violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta

- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida

- violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.

 

La riduzione è applicabile alla sola sanzione con la conseguenza che in caso di notificazione del verbale vanno integralmente corrisposte le somme addebitate a titolo di spese procedurali e di notificazione.

 

Nel caso di ricorso alla Prefettura o al Giudice di Pace la riduzione non è applicabile.

 
 

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