Comune di Macerata


Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) è composto da una tassa, destinata a finanziare il l00% dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, da una addizionale provinciale pari al 5% della tassa, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, e da una maggiorazione, pari a €.0,30 amq, prevista dalla norma per coprire una parte dei costi dei servizi pubblici indivisibili, come ad esempio la manutenzione stradale, la pubblica illuminazione ecc, ma che per l'anno 2013 dovrà essere versata direttamente allo Stato.

Mentre la maggiorazione statale ha un importo fisso e predeterminato dal legislatore, la tassa viene determinata sulla base di apposite tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99.

 

Da chi è dovuta

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano o detengono in comune i locali o le aree tassabili. L’obbligazione tariffaria decorre dal bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al bimestre successivo a quello in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente dichiarata.

 

Come si calcola la tassa

L'importo da versare è quello risultante dal prodotto delle tariffe preveste per ciascuna tipologia di occupazione per la superficie calpestabile assoggettata a tassazione.

 

Scadenze e modalità di pagamento

Nel 2013 il tributo è corrisposto mediante due rate di acconto, calcolate sulla base delle tariffe TARSU 2012, e due rate di conguaglio, sulla base delle effettive tariffe approvate per l'anno corrente.

Per le due rate di acconto , con scadenza 30 settembre 2013 e 2 dicembre 2013, il tributo può essere pagato in uno dei seguenti modi:

  • Presso tutti gli uffici postali utilizzando esclusivamente i bollettini di conto corrente postale n. 95988671 intestato a COMUNE DI MACERATA TARSU SERVIZIO INTEGRATO-SERVIZIO TESORERIA.
  • Con il servizio di domiciliazione bancaria: se già attivato per il 2012
  • Pagamento con bonifico bancario: é possibile effettuare il pagamento utilizzando il seguente IBAN IT97 G076 0113 4000 0009 5988 671.

Le rate di conguaglio invece, alle scadenze del 28 febbraio 2014 e 31 marzo 2014, dovranno essere versate al Comune tramite modello F24 o mediante apposito bollettino di conto corrente postale con versamento sul conto n. 1011136627, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente, come espressamente previsto dall'art. 2 del Decreto del MEF del 14/05/2013, non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico bancario

 Per facilitare i contribuenti, il Comune, sulla base delle dichiarazioni ricevute, invierà ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale unitamente ai modelli F24 precompilati; tale invio non esime i contribuenti dal verificare la correttezza degli importi richiesti né dal versare, in autotassazione il tributo dovuto qualora l'invito di pagamento non fosse ricevuto.

 

Obblighi amministrativi - dichiarazioni

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

a)                 l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;

b)                la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c)                 il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le dichiarazioni originarie o di variazione che comportino un maggior ammontare del tributo, o che non influiscano su questo, debbono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo. Le dichiarazioni di cessazione o di variazione che invece comportino un minor ammontare del tributo debbono essere presentate entro trenta giorni dal verificarsi del fatto.

 

Riduzioni ed agevolazioni

  • La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a)      abitazioni con unico occupante residente, riduzione del 20%;

b)      abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;

c)      abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che non risulti locata o comunque occupata da altri utilizzatori: riduzione del 20 %;

  • Per le pertinenze delle utenze domestiche è prevista una riduzione della tariffa del 20%;
  • Ai locali diversi dalle abitazioni ed aree adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione, si applica una riduzione del 20 %.

Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

  • Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si riconosce un rimborso di 25 Euro annui.     Il rimborso è subordinato alla presentazione di apposita istanza corredata dalla dimostrazione del possesso di una area verde della superficie di almeno 100 mq e del possesso di apposito contenitore e decorre dalla data di presentazione dell'istanza.
  • La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
  • Nelle zone in cui non è effettata la raccolta, il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a300 metridal più vicino punto di conferimento, misurato dal punto di accesso dell’utenza alla strada pubblica
  • Si applica la riduzione del 30% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione e relative pertinenze) ove risiedono soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00=
  • Si applica la riduzione del 20% della tariffa per le utenze domestiche ove risiedono nuclei familiari con quattro o più componenti, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 15.000,00=

La concessione delle agevolazioni di cui agli ultimi due punti sopra indicati è subordinata tassativamente alla presentazione entro il 30/01/2014, di una apposita domanda al Comune corredata della attestazione dell'ISEE rilasciata sulla base della situazione reddituale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF.

  • riduzione per i residenti con bambini nel nucleo familiare di età inferiore a tre anni che effettuino l'acquisto di pannolini lavabili presso esercizi commerciali ricadenti all'interno del territorio comunale dopo la data di approvazione del presente atto, per importi non inferiori a € 100.    La riduzione, da richiedere con apposita istanza e accompagnata da idonea documentazione fiscale che ne comprovi il diritto (scontrino fiscale parlante ovvero fattura quietanzata, dai quali si possa evincere in modo inequivocabile l'acquisto di pannolini ecologici lavabili) può essere fatta valere una sola volta per ciascun bambino presente nel nucleo familiare ed è pari al massimo al 20% della spesa sostenuta e comunque non superiore al 20% della tariffa addebitata per l'anno 2013;

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, fino ad un massimo del 70 % dell'intera tariffa

 

Esenzioni ed esclusioni

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché oggettivamente inutilizzabili non possono produrre rifiuti.

Le circostanze che giustificano l'esclusione devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, fotografie che dimostrino lo stato e le condizioni di utilizzo dei locali.

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti come individuate dall’art. 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori

Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell’8 giugno 1998;

Relativamente alle attività di seguito indicate, nelle quali, a fronte di una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

                     Attività                                                         % di abbattimento

Autofficine  Autocarrozzerie  Gommisti  Elettrauto                         60 %

Laboratori di analisi e radiologici                                                   30 %

Lavanderie e tintorie                                                                     40 %

Falegnamerie, officine di carpenteria metallica                              30 %

Caseifici, cantine, locali strumentali ad uso agricolo                      75 %

Verniciatori, fonderie, galvanotecnica, smalterie                           75 %

Distributori carburanti – Autolavaggi (sole aree scoperte)            85 %

Tipografie, stamperie, laboratori fotografici                                   30 %

Vetrerie, lavorazioni ceramiche                                                      15 %

Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine                                 50 %

 

 Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate

 

Non sono assoggettate al tributo altresì le superfici degli esercizi commerciali stabilmente destinate alla vendita di prodotti alla spina quali: olio, vino, birra, latte, aceto, miele, detersivi bio, alcool, shampoo, balsamo, saponi, cosmetici, le stoviglie biodegradabili compostabili, i pannolini lavabili. A tal fine i titolari degli esercizi commerciali dovranno dichiarare, nei termini previsti dal regolamento comunale, la superficie in mq destinata agli usi di cui sopra unitamente ad apposita planimetria catastale in cui detta superficie viene esattamente individuata, delimitata e misurata.

 

Informazioni utili

Per informazioni, comunicazioni, per la consegna delle dichiarazioni e per ottenere copia della modulistica è possibile rivolgersi a:

 

Comune di Macerata - Ufficio Entrate,

Viale Trieste, 24 - Macerata

Tel. 0733 256350

email tributi@comune.macerata.it

 

aperto al pubblico il Lunedì, Mercoledì e il Venerdì dalle 9,30 alle 12,30

 
Sede: Piazza Libertà 3
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