Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) è composto da una tassa, destinata a finanziare il l00% dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, da una addizionale provinciale pari al 5% della tassa, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, e da una maggiorazione, pari a €.0,30 amq, prevista dalla norma per coprire una parte dei costi dei servizi pubblici indivisibili, come ad esempio la manutenzione stradale, la pubblica illuminazione ecc, ma che per l'anno 2013 dovrà essere versata direttamente allo Stato.
Mentre la maggiorazione statale ha un importo fisso e predeterminato dal legislatore, la tassa viene determinata sulla base di apposite tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano o detengono in comune i locali o le aree tassabili. L’obbligazione tariffaria decorre dal bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al bimestre successivo a quello in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente dichiarata.
L'importo da versare è quello risultante dal prodotto delle tariffe preveste per ciascuna tipologia di occupazione per la superficie calpestabile assoggettata a tassazione.
Nel 2013 il tributo è corrisposto mediante due rate di acconto, calcolate sulla base delle tariffe TARSU 2012, e due rate di conguaglio, sulla base delle effettive tariffe approvate per l'anno corrente.
Per le due rate di acconto , con scadenza 30 settembre 2013 e 2 dicembre 2013, il tributo può essere pagato in uno dei seguenti modi:
Le rate di conguaglio invece, alle scadenze del 28 febbraio 2014 e 31 marzo 2014, dovranno essere versate al Comune tramite modello F24 o mediante apposito bollettino di conto corrente postale con versamento sul conto n. 1011136627, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente, come espressamente previsto dall'art. 2 del Decreto del MEF del 14/05/2013, non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico bancario
Per facilitare i contribuenti, il Comune, sulla base delle dichiarazioni ricevute, invierà ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale unitamente ai modelli F24 precompilati; tale invio non esime i contribuenti dal verificare la correttezza degli importi richiesti né dal versare, in autotassazione il tributo dovuto qualora l'invito di pagamento non fosse ricevuto.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le dichiarazioni originarie o di variazione che comportino un maggior ammontare del tributo, o che non influiscano su questo, debbono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo. Le dichiarazioni di cessazione o di variazione che invece comportino un minor ammontare del tributo debbono essere presentate entro trenta giorni dal verificarsi del fatto.
a) abitazioni con unico occupante residente, riduzione del 20%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 %;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che non risulti locata o comunque occupata da altri utilizzatori: riduzione del 20 %;
Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
La concessione delle agevolazioni di cui agli ultimi due punti sopra indicati è subordinata tassativamente alla presentazione entro il 30/01/2014, di una apposita domanda al Comune corredata della attestazione dell'ISEE rilasciata sulla base della situazione reddituale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, fino ad un massimo del 70 % dell'intera tariffa
Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché oggettivamente inutilizzabili non possono produrre rifiuti.
Le circostanze che giustificano l'esclusione devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, fotografie che dimostrino lo stato e le condizioni di utilizzo dei locali.
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti come individuate dall’art. 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori
Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell’8 giugno 1998;
Relativamente alle attività di seguito indicate, nelle quali, a fronte di una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.
Attività % di abbattimento
Autofficine Autocarrozzerie Gommisti Elettrauto 60 %
Laboratori di analisi e radiologici 30 %
Lavanderie e tintorie 40 %
Falegnamerie, officine di carpenteria metallica 30 %
Caseifici, cantine, locali strumentali ad uso agricolo 75 %
Verniciatori, fonderie, galvanotecnica, smalterie 75 %
Distributori carburanti – Autolavaggi (sole aree scoperte) 85 %
Tipografie, stamperie, laboratori fotografici 30 %
Vetrerie, lavorazioni ceramiche 15 %
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine 50 %
Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate
Non sono assoggettate al tributo altresì le superfici degli esercizi commerciali stabilmente destinate alla vendita di prodotti alla spina quali: olio, vino, birra, latte, aceto, miele, detersivi bio, alcool, shampoo, balsamo, saponi, cosmetici, le stoviglie biodegradabili compostabili, i pannolini lavabili. A tal fine i titolari degli esercizi commerciali dovranno dichiarare, nei termini previsti dal regolamento comunale, la superficie in mq destinata agli usi di cui sopra unitamente ad apposita planimetria catastale in cui detta superficie viene esattamente individuata, delimitata e misurata.
Per informazioni, comunicazioni, per la consegna delle dichiarazioni e per ottenere copia della modulistica è possibile rivolgersi a:
Comune di Macerata - Ufficio Entrate,
Viale Trieste, 24 - Macerata
Tel. 0733 256350
email tributi@comune.macerata.it
aperto al pubblico il Lunedì, Mercoledì e il Venerdì dalle 9,30 alle 12,30