La legge 147/2013 istitutrice dell'Imposta Unica Comunale IUC prevede una componente patrimoniale per la cui disciplina richiama quella prevista per l'applicazione dell'IMU.
L'IMU è dovuta da chi possiede immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nonché dal locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria. In caso di separazione legale dei coniugi, annullamento del matrimonio, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'IMU è dovuta dal (ex) coniuge assegnatario della casa coniugale.
Non è dovuta, quindi, dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o comodatario, né dal (ex) coniuge non assegnatario della casa coniugale.
L'IMU è dovuta per i seguenti immobili posseduti:
- fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, comprese le abitazioni principali se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- terreni adibiti all'esercizio delle attività agricole;
- aree utilizzabili a scopo edificatorio in base a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati ed in attesa di approvazione ed escluse quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
Come si determina il valore degli immobili ai fini IMU
Il valore degli immobili, da porre a base per il calcolo dell'IMU, si determina nel modo che segue:
Fabbricati | Base imponibile IMU (Rendita catastale rivalutata del 5% per moltiplicatore IMU) |
A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 (abitazioni e pertinenze) | R.C. x 1,05 x 160 |
A/10 (uffici) | R.C. x 1,05 x 80 |
B (collegi, scuole, case di cura, ospedali) | R.C. x 1,05 x 140 |
C/1 (negozi) | R.C. x 1,05 x 55 |
C/3 + C/4 (laboratori, fabbricati sportivi) | R.C. x 1,05 x 140 |
D (esclusi D/5) (attività produttive) | R.C. x 1,05 x 65 |
D/5 (banche ed assicurazioni) | R.C. x 1,05 x 80 |
D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati | Valore risultante dalle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Min. Finanze |
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati | R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50% |
Fabbricati di interesse storico o artistico | R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50% |
Terreni Agricoli | Base imponibile IMU (R. Domenicale rivalutato del 25% per moltiplicatore IMU) |
Posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Prof.li iscritti all'I.N.P.S. | R.D. x 1,25 x 75 L'imposta si calcola solo sulla parte eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: del 70% sulla parte di valore compresa tra euro 6.000 e euro 15.500; del 50% sulla parte di valore compresa tra euro 15.500 e euro 25.500 del 25% sulla parte di valore compresa tra euro 25.500 e euro 32.000 |
Altri terreni agricoli | R.D. x 1,25 x 135 |
Aree edificabili | Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione (valore di mercato). |
Le scadenze per i pagamenti del 2014 sono:
I rata 16 giugno (50% del dovuto) - II rata 16 dicembre (saldo)
Le aliquote per l'anno 2014 sono le seguenti:
Tipologia immobile | Aliquota |
Abitazione principale e relative pertinenze (solo per abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9) | 4,0 per mille |
Abitazione e pertinenze in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale | 8,0 per mille |
Aliquota di base comunale di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/11 | 9,9 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito in legge 133/94 | 2,0 per mille |
Abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Abitazioni, a partire dalla terza, in possesso del contribuente, escluse le unità immobiliari possedute dalle Cooperative edilizie e dall’ERAP | 10,6 per mille |
Aree fabbricabili | 10,6 per mille |
Immobili classificati nella categoria catastale D/5 | 10,6 per mille |
L’IMU si calcola applicando al valore dell'immobile (imponibile) le aliquote comunali previste, tenendo conto della percentuale e del periodo di possesso e sottraendo le eventuali detrazioni spettanti. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese.
L'imposta è versata in due rate di pari importo, alle scadenze sopra indicate.
Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.
L'imposta, tranne che per i fabbricati di tipologia D, è versata interamente al Comune.
Per i fabbricati di tipologia D la quota di imposta calcolata con aliquota 7,6 per mille va versata allo Stato, mentre la differenza con la quota comunale stabilita, pari al 2.3 per mille (3 per mille per i fabbricati categoria D/5) va versata al Comune.
Il pagamento va effettuato attraverso il Modello F24 o mediante l'apposito bollettino postale presso qualsiasi sportello postale o bancario.
Dovrà essere compilata la Sezione"IMU e altri tributi locali", utilizzando il codice Ente E783 ed indicando i seguenti codici tributo:
3912 abitazione principale
3914 terreni
3916 aree fabbricabili;
3918 altri fabbricati (quota per il Comune);
3925 fabbricati Tip. D (quota per lo Stato);
3930 fabbricati Tip. D (quota per il Comune);
Barrare quindi "ACC" o "SALDO" a seconda se il pagamento si riferisca all'acconto o al saldo, indicare in cifre il "numero di immobili" e nello spazio "Anno di riferimento" l'anno di imposta cui il versamento si riferisce.
Se il pagamento dell'imposta viene fatto dopo le scadenze sopraindicate, ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza, dovrà essere pagata anche una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; per i pagamenti effettuati dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno di ritardo (quindi entro il 16 luglio 2013 per la rata di acconto, oppure entro 15 gennaio 2015 per la rata di saldo), dovrà essere pagata anche una sanzione pari al 3% dell'imposta, nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75
Si ricorda che in tal caso le sanzioni e gli interessi debbono essere versati unitamente all'imposta dovuta e nel modello F24 deve essere barrata la casella "RAVV"
La dichiarazione Imu va presentata esclusivamente in casi particolari che si possono riassumere in due grandi categorie:
- per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta;
- per le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da parte del Comune nella banca dati catastale.
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al momento della variazione, utilizzando l'apposito modello sotto riportato.
Sono esenti dall'IMU i seguenti immobili:
- Abitazioni principali ed assimilate e relative pertinenze (escluse abitazioni di pregio);
- appartamenti delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che sono abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi sociali;
- casa coniugale assegnata al coniuge separato;
- abitazione di proprietà da personale delle Forze armate e di Polizia, VVF e carriera prefettizia;
- Beni merce (appartamenti costruiti per la vendita)
- Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 ;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.