Comune di Macerata


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Ultimo Aggiornamento: 13/11/14

TASI Tassa sui servizi indivisibili

 

TASI IN PILLOLE

DA CHI E' DOVUTA

Proprietari, titolari di diritti reali e affittuari di beni immobili, compresa la prima casa.

 

QUANDO SI PAGA

Prima rata      entro il 16/10/2014 (50% del dovuto)

Seconda rata entro il 16/12/2014 (saldo)

 

COME SI PAGA

Con modello F24 reperibile presso gli sportelli postali o bancari

 

COME SI CALCOLA

Nella scheda sottostante è possibile trovare tutte le informazioni di dettaglio per il calcolo.

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

Tel. 0733/256447

mail tributi@comune.macerata.it

In alternativa ci si può rivolgersi a CAAF e professionisti.

 

 

TASI SCHEDA COMPLETA

 

Da chi è dovuta

La legge 147/2013 istitutrice dell'Imposta Unica Comunale IUC prevede una componente relativa ai servizi indivisibili: TASI.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree fabbricabili, ivi compresa l'abitazione principale, con esclusione dei terreni agricoli.

 

Come si determina il valore degli immobili ai fini TASI

Il valore degli immobili, da porre a base per il calcolo della TASI, si determina, così come per l'IMU, nel modo che segue

Fabbricati
Base imponibile TASI
(Rendita catastale rivalutata del 5% per moltiplicatore IMU)
A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 (abitazioni e pertinenze)
R.C. x 1,05 x 160
A/10 (uffici)
R.C. x 1,05 x 80
B (collegi, scuole, case di cura, ospedali)
R.C. x 1,05 x 140
C/1 (negozi)
R.C. x 1,05 x 55
C/3 + C/4 (laboratori, fabbricati sportivi)
R.C. x 1,05 x 140
D (esclusi D/5) (attività produttive)
R.C. x 1,05 x 65
D/5 (banche ed assicurazioni)
R.C. x 1,05 x 80
D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati
Valore risultante dalle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Min. Finanze
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Fabbricati di interesse storico o artistico
R.C. x 1,05 x moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Aree edificabili
Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione (valore di mercato).
 
 

Scadenze

Le scadenze per il pagamento della TASI relativa all'anno 2014 sono:

I rata 16 ottobre (50% del dovuto)  -    II rata 16 dicembre (saldo)

 
 

Aliquote

Le aliquote per l'anno 2014 sono le seguenti:

Tipologia immobile
Aliquota
- Abitazione principale e relative pertinenze;
(comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/a, A/8 e A/9);
- gli immobili assimilati all'abitazione principale;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2,5 per mille
Fabbricati c.d. "beni merce" di cui al comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011
2,5 per mille
Altri fabbricati
0,7 per mille
Aree fabbricabili
0,7 per mille
 
 

Detrazioni per le abitazioni principali (prima casa)

Per il 2014 sono previste le seguenti detrazioni dal tributo dovuto dal proprietario, o dal titolare di altro diritto reale, sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze:

 

- Euro 55,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta;

- Euro 25,00 di maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- Euro 40,00 di detrazione aggiuntiva nel caso in cui il soggetto passivo abbia un ISEE, riferito ai redditi percepiti nel 2013, inferiore o uguale a € 9.000,00=.

 

Quanto e come si paga la TASI

La TASI si calcola applicando al valore dell'immobile (imponibile) le aliquote comunali previste, tenendo conto della percentuale e del periodo di possesso e sottraendo le eventuali detrazioni spettanti. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% , la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

L'imposta è versata in due rate di pari importo, alle scadenze sopra indicate.

Gli importi totali da pagare sono sempre arrotondati all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo.

Non sono dovuti versamenti per importi inferiori a € 3,00 annui.

 

Il pagamento va effettuato attraverso il Modello F24 reperibile presso gli sportelli postali o bancari.

 

Per pagare la Tasi i codici tributo da inserire nel modello F24 sono:


"3958" per l'abitazione principale e relative pertinenze

"3961" per gli altri fabbricati

"3959" per i fabbricati rurali ad uso strumentale

"3960" per le aree edificabili

 

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, (per Macerata codice "E783" )

nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;

nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

 

Dichiarazioni

Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Nel caso in cui non ci sia corrispondenza con il soggetto passivo ai fini dell'IMU, il contribuente obbligato a corrispondere la TASI dovrà presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

 

Esenzioni

Sono esenti dalla TASI

 

- i terreni agricoli;

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile);

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 ;

-  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.

 

Delibere e regolamenti


Comune di Macerata piazza Libertà, 3 - 62100 Macerata
tel. 0733-2561 fax 0733-256200
e-mail: municipio@comune.macerata.it
e-mail istituzionale (solo per i titolari di PEC): comune.macerata@legalmail.it
P.I. 00093120434 - C.F. 80001650433