Comune di Macerata


Cremazione

La cremazione, l'eventuale dispersione e affido personale delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso, che la rilascia dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria.

 

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto  o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

 

1) disposizione testamentaria del defunto, con la quale può esercitare il suo diritto personalissimo di disporre del proprio corpo usando indifferentemente la forma del testamento olografo, pubblico o segreto (Artt. 601-623 del Codice Civile), tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

 

2) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (es. So.Crem, F.I.C.), tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. L'iscrizione a queste associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

 

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggiornanza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza.

 

Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione per la cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato (Art. 24 della Legge 218/1995). Quindi si può cremare in Italia il cadavere di una persona di altra cittadinanza soltanto se la legge di quello Stato prevede la possibilità di cremare i propri cittadini defunti.

 

La domanda di cremazione, dispersione o affido personale delle ceneri ed i relativi provvedimenti di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

 

La spesa per la cremazione è a carico della famiglia del defunto, così come l'acquisto del colombaro e dell'urna cineraria, oltre le spese funerarie (feretro e trasporto della salma).

 

 
Disciplina

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