Subingresso
Descrizione: Vorrei subentrare in un piccolo negozio (fino a 250 mq).
Definizione
Per subingresso si intende il trasferimento della proprietà o della gestione di un'attività commerciale.
Si considera piccolo negozio il cosiddetto "esercizio di vicinato" la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo i 250 mq. La superficie di vendita è quell'area destinata alla vendita delle merci, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili dalle vetrine, esclusi il magazzino, il retrobottega e i bagni.
Normativa di riferimento
Decr. Leg.vo n. 114/98
L. Regione Marche n. 26/99
Prerequisiti
È necessario essere titolari del diritto in forza di un contratto di trasferimento di proprietà o gestione dell'azienda commerciale alla quale si subentra. Il contratto può avere la scrittura di forma privata autenticata da notaio o atto notarile. Può trattarsi di compravendita, affitto d'azienda, donazione, successione (mortis causa), fusione, conferimento ecc.
Ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 114/98, non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II (delitti contro la Pubblica Amministrazione)e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti a una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
f) coloro per i quali non sussistano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 (antimafia)
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale per i motivi sopra riportati permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98, i suddetti requisiti debbono sussistere nei confronti delle seguenti persone:
a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o società consorziate;
d) per le società in nome collettivo, da tutti i soci;
e) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
La ditta (escluso il caso della ditta individuale) deve essere già iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (anche se inattiva).
In caso di vendita di prodotti alimentari il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante o preposto della società devono essere in possesso di UNO dei seguenti requisiti professionali:
1. Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel settore alimentare.
2. Aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nel quinquennio precedente.
3. Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nel quinquennio precedente.
Il locale di vendita deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (deve avere la destinazione d'uso commerciale) e igienico-sanitaria (ad es. se vendo prodotti alimentari dovrà avere le caratteristiche indicate nelle note sottostanti).
Cosa occorre
Per poter iniziare l'attività è necessario fare una comunicazione, esente da bollo, al comune di competenza entro 30 giorni dalla data di acquisto del titolo utilizzando il modello COM1 "Comunicazione di Esercizio di Commercio al Dettaglio di Vicinato".
Trascorso il termine sopraindicato il subentrante non può esercitare l'attività fino alla comunicazione dell'avvenuto subingresso.
Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto del termine indicato al punto precedente (comunicazione entro 30 giorni dalla data dell'evento), prorogabile a 12 mesi nel caso si tratti di settore alimentare per permettere all'operatore di acquisire il requisito professionale.
Istruzioni per la compilazione
Compilare in triplice copia il modello (una per il Comune, una per la Camera di Commercio ed una per il richiedente). Si suggerisce di fotocopiare il modello compilato prima dell'apposizione della firma e della data e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale.
Sottoscrizione, ove i firmatari dei riquadri di autocertificazione e degli allegati A e B non si rechino di persona presso questo Servizio debbono unire una fotocopia di un proprio documento di identità.
Il cittadino extracomunitario che soggiorna in Italia, ma non è residente, nello spazio relativo alla residenza deve indicare gli estremi del domicilio in Italia.Se non è residente e non soggiorna in Italia deve indicare gli estremi della residenza estera. In ogni caso deve allegare all'istanza fotocopia del permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di un lavoro autonomo. Ai sensi dell'art. 6 della legge 6 marzo 1998 n. 40, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite.
La PAGINA 1 va SEMPRE compilata precisando che la comunicazione è relativa all'apertura per subingresso.
Compilare sempre la SEZIONE B tralasciando le altre sezioni.
Compilare la PARTE FINALE SOTTOSTANTE LA SEZ. D indicando: attività che si intende esercitare facendo riferimento ai prodotti inclusi nell'allegato C) distinguendo quella prevalente in termini di volume d'affari da quella secondaria; avvenuta compilazione del quadro di autocertificazione e dell'allegato A; dell'allegato B solo nel caso di società che venda prodotti alimentari.
Compilare SEMPRE la prima parte del QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE barrando le caselle da 1 a 3 specificando, negli appositi spazi per le Annotazioni, gli estremi dei provvedimenti igienico-sanitari, edilizi (concessione edilizia e/o certificato di agibilità e di destinazione d'uso, ovvero indicare l'uso per cui era precedentemente adibito) relativi al locale, che ne attestano l'idoneità. Nel caso non sia possibile indicare gli estremi di detti provvedimenti, in quanto, nonostante sia stata fatta richiesta di verifica o di rilascio, l'amministrazione o l'organismo preposto non ha ancora provveduto, sarà sufficiente indicare gli estremi della richiesta, allegandone, possibilmente, copia. Ricordarsi di apporre data e firma, con le modalità prima indicate, in fondo alla pagina.
Per la vendita di determinati prodotti (articoli di antiquariato, preziosi, piante e semi, articoli sanitari e di ottica) è necessario barrare il punto 5 ed essere in possesso degli ulteriori requisiti professionali o titoli autorizzatori previsti dalla vigente normativa ed indicati nelle note sottoriportate.
Compilare la seconda parte del QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE solo nel caso di vendita di prodotti alimentari.
Far compilare l'ALLEGATO A solo nel caso di persona giuridica, cioè solo se l'impresa è gestita in forma societaria, da parte di tutti gli amministratori e soci dotati di poteri:
-per le S.n.c.: tutti i soci;
-per le S.a.s.: i soci accomandatari;
-per le S.p.A., le S.r.l., e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
-per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;
-per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.
Nel caso i soggetti che compilano l'allegato A non firmino in presenza di un dipendente comunale, occorre allegare fotocopia di un documento di identità.
Compilare l'ALLEGATO B solo in caso di società esercente la vendita di prodotti del settore alimentare. La relativa dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante o altro soggetto designato come preposto. Non può essere nominato un medesimo preposto per più società.
Lo Sportello Unico restituirà due delle tre copie della comunicazione presentata con il timbro di arrivo e l'annotazione del numero di protocollo.
Note
E' possibile aprire il negozio soltanto dopo aver presentato allo Sportello Unico la comunicazione di subingresso compilando con le modalità prima indicate l'apposito modello COM1.
Una copia del modello presentato allo Sportello Unico va consegnata al Registro Imprese della Camera di Commercio di Macerata entro 30 giorni dalla data dell'apertura effettiva.
Per la vendita di prodotti alimentari è necessario presentare anche una Dia Semplice all'Asur e al Comune
Per la vendita di prodotti di antiquariato è necessario il possesso della "presa d'atto per la vendita dell'usato", ai sensi dell'art. 126 del TULPS 773/31.
Per la vendita di piante e semi è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, rilasciata a fini fito-sanitari dal Servizio Decentrato Agricoltura della Regione Marche.
La vendita di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, ai sensi del D.M. 23/07/98, è riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI QUALSIASI SPECIE
I locali adibiti alla vendita di generi alimentari devono rispondere ai seguenti requisiti:
1) altezza minima o media mt. 3.00, superficie finestrata pari ad 1/8 di quella pavimentata Per i locali già esistenti, in possesso di certificato di agibilità con destinazione d'uso ma privi dei presenti requisiti devono essere comunque assicurati adeguata illuminazione naturale o artificiale nonché corretta areazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di areazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti o sostituiti.
2) Pareti e pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili
3) Essere dotati di attrezzature idonee per la conservazione o l'esposizione dei prodotti in grado di garantire le temperature previste dalle norme vigenti ed in regola con le norme relative all'etichettatura
4) Servizio igienico per il personale addetto alla vendita con bagno con wc e antibagno; quest'ultimo dotato di apertura verso l'esterno con ritorno automatico e lavandino con erogazione non manuale dell'acqua, sapone liquido e asciugamani elettrici o monouso.
E' auspicabile che supermercati, ipermercati e centri commerciali siano dotati di uno o più servizi igienici per il pubblico, si ricorda, inoltre, che per locali di superficie superiore a 250 mq. il servizio igienico deve essere fruibile anche a portatori di handicap come da Legge 13/89 e D.P.R. 236/89.