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Cessazione

Descrizione: Vorrei cessare l'attività del mio piccolo negozio


Definizione

Per cessazione si intende la cessazione dell'attività commerciale in una determinata unità locale da parte del titolare a seguito di chiusura definitiva dell'esercizio o trasferimento dell'azienda in proprietà o gestione.

Si considera piccolo negozio il cosiddetto "esercizio di vicinato" la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo i 250 mq. La superficie di vendita è quell'area destinata alla vendita delle merci, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili dalle vetrine, esclusi il magazzino, il retrobottega e i bagni.

Normativa di riferimento

Decr. Leg.vo n. 114/98
L. Regione Marche n. 26/99 e successive modifiche


Prerequisiti

Nessuno

Cosa occorre

Per poter cessare definitivamente l'attività commerciale è necessario fare una comunicazione al comune, esente da bollo, esclusivamente su modello COM1.2 "Comunicazione di Esercizio di Commercio al Dettaglio di Vicinato", inoltre se l'attività aveva per oggetto la vendita di prodotti alimentari è necessario che sia presentata all'ASUR ZT n. 9 di MACERATA anche la comunicazione di cessazione utilizzando il modello DIA SETTORE ALIMENTARE.

Istruzioni per la compilazione

La PAGINA 1 va SEMPRE compilata precisando che la comunicazione è relativa alla cessazione: (barrare la casella corrispondente alla lettera D).
Compilare sempre la SEZIONE D tralasciando le altre sezioni.

Mettere la data e firmare in presenza del dipendente comunale (se non si firma in presenza del dipendente comunale che ritira la certificazione, allegare fotocopia di un documento di identità).

Nel caso di società le dichiarazioni di cessazione devono essere rese dal legale rappresentante della società.

Compilare in triplice copia il modello (una per il Comune, una per la Camera di Commercio ed una per il richiedente). Si suggerisce di fotocopiare il modello compilato prima dell'apposizione della firma e della data e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale.

Lo Sportello Unico restituirà due delle tre copie della comunicazione presentata con il timbro di arrivo e l'annotazione del numero di protocollo.

Note

Con nota circolare n. 530791 il Ministero dell' Industria del Commercio e dell'Artigianato ha chiarito che per la cessazione definitiva dell'attività non occorre rispettare i termini di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunic

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