Vendite Promozionali
Descrizione: Vorrei svolgere una vendita promozionale
Categoria: Commercio - Vendite Straordinarie
Definizione
Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
Normativa di riferimento
Decr. Leg.vo n. 114/98
L. Regione Marche n. 26/99 e successive modifiche
Prerequisiti
E' vietato effettuare le vendite promozionali nel mese di dicembre e nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.
Cosa occorre
L'interessato dà comunicazione (su apposito modello "MOD.CF160-180" al Comune della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i prodotti oggetto della vendita, la data di inizio e la durata, e la percentuale di sconto praticata (tale disposizione non si applica al settore alimentare).
Come si svolge
Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale (tale disposizione non si applica al settore alimentare).
La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.
Istruzioni per la compilazione
Lo Sportello Unico restituirà due delle tre copie della comunicazione presentata con il timbro di arrivo e l'annotazione del numero di protocollo.
Note
Non rientra tra le vendite promozionali la vendita a prezzi scontati effettuata all'interno del negozio senza alcuna forma di pubblicità esterna.
E' possibile effettuare vendite a prezzi scontati all'interno dell'esercizio commerciale, in ogni periodo dell'anno, utilizzando le modalità ritenute più opportune, purché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, non supportando le stesse con alcuna forma di pubblicità esterna, compresa quella effettuata con cartelli di qualsiasi genere apposti in vetrina.