Apportate numerose modifiche alla procedura di registrazione tra cui:
- predisposto un nuovo modello di denuncia inizio attività del settore alimentare;
- ridotto il termine per l'espletamento della DIA differita da 45 a 30 giorni;
- le attività di somministrazione temporanea sono soggette a registrazione con procedura di DIA semplice;
- in caso di subingresso, qualora non siano state apportate modifiche alle strutture e alle attrezzature, non vi è più l'obbligo di allegare una nuova relazione tecnica e nuova planimetria purché l'operatore dichiari che nulla è variato rispetto alla precedente autorizzazione/DIA.
Vedi tutte le modifiche contenute nella DGR n. 340/07
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