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Ultimo Aggiornamento: 02/10/14
 

IMU 2013. Indicazioni utili per non incorrere in errori

 

Informazioni e modalità di pagamento

 
venerdì 7 giugno 2013
Imu
E’ sospeso fino al 16 settembre il versamento dell'imposta dovuta per le prime case

 Rispetto al 2012, quest’anno la disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Unica), come noto, presenta alcune rilevanti novità cui è necessario fare attenzione. Proprio per questo l’Amministrazione comunale vuole fornire ai contribuenti alcune indicazioni utili per evitare di incorrere in errori.

  Prima casa terreni e fabbricati agricoli

  E’ sospeso fino al 16 settembre il versamento dell'imposta dovuta per le prime case e relative pertinenze (massimo un garage, una tettoria e un deposito, soffitta o cantina), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville e castelli), che invece pagheranno con modalità e scadenze ordinarie (cod 3912)

  Sospesa anche l'imposta per i terreni  e i fabbricati agricoli. Se entro il prossimo 31 agosto non verrà approvata la riforma della disciplina della imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la prima rata per questi immobili dovrà essere versata entro il 16 settembre

Altre categorie di immobili

  Entro il 17 giugno prossimo va versato l’acconto, calcolato al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno con le aliquote 2012.

Modalità di pagamento

  L'imposta dovuta per le seconde case, per i negozi, per i garage, i magazzini, gli uffici, le aree fabbricabili e in genere per tutti gli immobili diversi da quelli catastalmente classificati nella categoria "D" va versata interamente al Comune utilizzando i codici tributo del 2012 (3916 per aree fabbricabili, 3918 per altri fabbricati).

  Per gli immobili della categoria "D" si dovrà versare una quota al  Comune ed una allo Stato. Per il versamento di giugno valgono le quote 2012 (9,9 per mille, esclusi i D5 per i quali si applica il 10,6 per mille).

 Allo Stato sarà versato in acconto il 50 % dell'imposta calcolata con l'aliquota 7,6 per mille (codice. tributo 3925) ed al Comune il 50% dell'imposta calcolata per la differenza tra il 7,6 e l'aliquota 2012 (2,3 per mille ad eccezione dei "D5" al 3 per mille – cod. tributo 3930).

 

Imu prima casa e pertinenze 2013

IMU Immobili diversi dall'abitazione principale

 

 
 
 
 
 

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