Comune di Macerata


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Ultimo Aggiornamento: 24/08/13

Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada

Termini
Le sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. possono essere pagate entro:

5 giorni dalla data di apposizione del preavviso di accertamento sul veicolo. In caso di mancato pagamento entro questi termini, verrà avviata la procedura per la notificazione tramite posta con invio del verbale di violazione addizionato delle spese di notifica.
Il verbale notificato a termine di legge (contestazione immediata o notificazione tramite posta entro 90 giorni dall'accertamento) dovrà essere pagato entro 60 giorni. In caso di mancato pagamento entro i termini, la sanzione, con importo raddoppiato e aggiunta delle maggiorazioni come per legge, viene addebitata nella cartella esattoriale che verrà emessa senza necessità di un ulteriore atto.

 

 
Modalità di pagamento

Le sanzioni per violazione al C.d.S. dovranno essere pagate tramite versamento a favore della Tesoreria comunale c/o qualsiasi sportello della Banca delle Marche, sottoconto 50, ovvero tramite versamento sul c.c.p. n. 213629, ovvero ancora tramite bonifico bancario avvalendosi delle coordinate bancarie IT03X0760113400000089130389. All'atto del pagamento dovrà essere precisato il numero del verbale o del preavviso di accertamento cui il pagamento si riferisce. Il pagamento nei termini del verbale estingue la violazione con la conseguenza che non potrà più essere presentato ricorso.

 

Riduzione del 30% della sanzione

A seguito della modifica dell’art. 202 del CDS operata dal D.L.  decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, l’importo della sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante notificazione postale.

La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi:

- preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale.

- verbale contestato immediatamente su strada o notificato a casa, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

 

La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali:

- violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta

- violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida

- violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.

 

La riduzione è applicabile alla sola sanzione con la conseguenza che in caso di notificazione del verbale vanno integralmente corrisposte le somme addebitate a titolo di spese procedurali e di notificazione.

 

Nel caso di ricorso alla Prefettura o al Giudice di Pace la riduzione non è applicabile.

 

 

Ricorsi

Chi riceve un verbale di violazione che prevede una sanzione amministrativa può opporsi facendo ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria chiedendo che siano valutate le sue ragioni. La procedura si differenzia in base alla tipologia di violazione contestata, come da indicazioni che seguono.

 

Ricorso contro un verbale di contestazione di violazioni a norma del Codice della Strada

Contro un verbale elevato per violazioni a norme del Codice della Strada il trasgressore, se identificato all'atto dell'accertamento e/o l'obbligato in solido (es. proprietario del veicolo), può presentare alternativamente ricorso giurisdizionale o ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Non è ammissibile il ricorso che abbia ad oggetto il preavviso di accertamento, in quanto tale atto è ancora incompleto nei suoi elementi essenziali, con la conseguenza che sarà necessario attendere la notifica del verbale.

 

Ricorso giurisdizionale avverso un verbale di infrazione al C.d.S.

Per le violazioni al Codice della strada l'autorità giudiziaria competente a valutare l'opposizione è il Giudice di Pace del  territorio di accertamento. Nel caso di verbale elevato in questo territorio comunale il ricorso deve essere depositato, in triplice copia ed entro 60 giorni dalla notifica, presso la cancelleria del Giudice di Pace di Macerata, sita in via Batà 31. E' ammissibile il ricorso presentato dal trasgressore, nel caso in cui sia stato  identificato all'atto dell'accertamento dall'organo di Polizia, o dagli altri soggetti obbligati in solido, che abbiano ricevuto la notifica del verbale. In questo tipo di procedimento non è richiesta difesa tecnica con la conseguenza che l'interessato potrà presentarsi personalmente senza necessità di nominare un avvocato.
Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato; se il Giudice accoglie la domanda, l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento finale e di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento della sanzione. Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13 D.P.R. n.115/2002.

Il ricorso dal Giudice di pace è alternativo rispetto a quello dal Prefetto con la conseguenza che la presentazione dell'uno esclude l'altro, secondo un ordine di presentazione cronologico.

Le eventuali sanzioni accessorie applicate contestualmente all'accertamento sanzionatorio, quali il blocco o la rimozione del veicolo, devono essere pagate per consentire lo  sblocco/restituzione del veicolo anche se l'interessato ha intenzione di presentare opposizione; le ricevute degli importi corrisposti vanno allegate al ricorso e ne deve essere richiesto il rimborso (normalmente accordato in caso di esito positivo).

 

 

Ricorso amministrativo avverso un verbale di infrazione al codice della strada

Il ricorso amministrativo avverso un verbale di infrazione al codice della strada va indirizzato  al Prefetto del territorio di competenza ed è alternativo al ricorso al Giudice di Pace con la conseguenza che la presentazione dell'uno esclude l'altro, secondo un ordine di presentazione cronologico. Può essere presentato dal trasgressore, se identificato al momento dell'accertamento dall'organo di polizia, o dal soggetto obbligato in solido, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione. Il ricorso si presentato in carta libera o direttamente al Prefetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o presso gli uffici della polizia municipale presentandolo direttamente tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13 o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno al Corpo di Polizia Municipale - viale Trieste 24  - 62100 Macerata.

In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non verranno pertanto considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante, ecc.

Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma doppia di quella originaria. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni.

 

 

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