Comune di Macerata


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Ultimo Aggiornamento: 01/04/14

Richiesta cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

  

 

CITTADINANZA ITALIANA PER STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA

 

I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l'acquisto della cittadinanza italiana, se in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti e modifiche, nei casi sotto indicati.

 

1. RICONOSCIMENTO A STRANIERO RESIDENTE, DISCENDENTE DI AVO ITALIANO (art. 1 legge 91/1992)
Il cittadino straniero, residente legalmente in Italia, discendente da avo (padre, madre, nonno, nonna) cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

2. RICONOSCIMENTO DI STRANIERO MAGGIORENNE (art. 2 legge 91/1992)
Il cittadino straniero maggiorenne, se riconosciuto da cittadino italiano, conserva la propria cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, di scegliere la cittadinanza italiana.

3. ACQUISTO CON MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' PER STRANIERO NATO IN ITALIA (art. 4 legge 91/1992 e art. 33 del D.L. 69/2013 così come modificato dalla Legge di conversione n. 98/2013)
Il cittadino straniero nato in Italia, che ha vissuto (con residenza) in Italia legalmente, senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

4. RICONOSCIMENTO PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (art. 5 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti: essere cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e legalmente residente in Italia.

5. RICONOSCIMENTO PER RESIDENZA IN ITALIA (art. 9 legge 91/1992)
La cittadinanza può essere concessa:
- allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- all'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.

Per gli ultimi due punti sopra indicati (artt. 5 e 9 della legge n. 91/1992),  va presentata richiesta presso la locale Prefettura e in caso di concessione della cittadinanza italiana l'interessato dovrà prestare il proprio giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza entro 6 mesi dalla notifica del Decreto di concessione della cittadinanza, pena la non efficacia del Decreto stesso.

 

Ufficio di riferimento

Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile
Viale Trieste, 24 - Macerata
Telefono 0733 256262 - 265 - 426

fax 0733 256298

e-mail: donatella.morici@comune.macerata.it

e-mail: marida.cicare@comune.macerata.it

e-mail: brunella.ciocci@comune.macerata.it

e-mail: statocivile@comune.macerata.it

pec:     comune.macerata.demografici@legalmail.it  

 

Orario di apertura al pubblico

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Pagamenti 
Contributo previsto dall'art. 1 c. 12 della Legge 94/2009 

 


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