Ultimo Aggiornamento: 19/02/09
Vademecum per l'elettore
QUANDO SI VOTA
Le operazioni di voto per le elezioni regionali e comunali si svolgeranno domenica 3 aprile e lunedì 4 aprile 2005
I seggi saranno aperti dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 3 aprile e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 4 aprile 2005.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 4 aprile, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento dei votanti. Per le elezioni comunali, lo scrutinio avrà inizio alle ore 8 di martedì 5 aprile.
Il portale del comune di Macerata fornirà i risultati dello scrutinio in tempo reale a partire dalle ore 15 di lunedì 4 aprile per le regionali e dalle ore 8 di martedì 5 aprile per le comunali.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco si voterà domenica 17 aprile, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 18 aprile, dalle ore 7 alle ore 15, mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell'accertamento del numero dei votanti.
TESSERA ELETTORALE
Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che dal 2000 ha sostituito il certificato elettorale.
Smarrimento della tessera elettorale
Gli elettori, sono invitati a voler verificare sin d'ora se siano in possesso di tale documento ed in mancanza, a richiedere al più presto il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato all'ufficio Elettorale viale Trieste 24 tel. 0733 256268/420 che saràaperto nei giorni antecedenti l'elezione dalle ore 9 alle ore 19, mentre domenica 3 aprile e lunedì 4 aprile, giorni della votazione, resterà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto.
Per richiedere il duplicato della tessera elettorale occorre presentare all'ufficio la domanda, compilata sul modulo darichiedere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Viale Trieste 24 (Tel 0733 256347) o da scaricare in questa pagina. All'atto del ritro del duplicato occorrerà esibire un documento di riconoscimento.
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AI SEGGI
Tutti i seggi - tranne il 18 e il 19 nell'Istituto Tecnico Femminile di via Cincinelli - sono privi di barriere architettoniche.
Gli elettori disabili o che hanno difficoltà a raggiungere i seggi elettorali possono avvalersi del servizio di trasporto con pulmino disabili o ambulanza messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana e dall'APM. Orario: domenica dalle 7.30 alle 14 lunedì 7.30 13
Il servizio va prenotato
telefonando a:
Croce Rossa Italiana
0733.493282 - 336.870611 - 347.2625948
Azienda Pluriservizi Macerata
0733.492152
Come si vota
ELEZIONE PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE E CONSIGLIO REGIONALE (scheda verde)
Ciascun elettore, con la matita copiativa, può:
a) Votare,con un unico voto, per una lista provinciale e per la lista regionale collegata, tracciando,
con la matita copiativa, un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale.
In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale sia per la sia per la lista regionale collegata (art.2 della legge n. 43/95);
b) esprimere, altresì, un voto disgiunto, cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale,
non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tale ipotesi il voto è
validamente espresso per la lista provinciale e, rispettivamente, per la lista regionale prescelta e non collegate fra loro (art.2 n.43/95);
C) esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando, con la matita copiativa un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare, nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale.
In tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate (art.2 n.43/95)
d) manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale, scrivendone il cognome ovvero il nome e cognome nell'apposita riga tracciata nella deswtra di ogni contrassegno (art. 2 legge n.43/95 e art.13 n.108/68;
Inoltre si presisa che:
1) la preferenza deve essere manifestata, esclusivammente, per un candidato compreso nella lista
votata (art.2 della legge n.43)
2) in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome;
3) qualora il canidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo.
L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra i candidati
(art. 57, quarto comma, del T.U. n.570).
4) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49 secondo comma del T.U. n. 570). Con la scheda deve
essere restituita anche la matita copiativa (art. 49 quarto comma del T.U. n.570)
ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE (scheda azzurra)
Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'elettore, potrà esprimere il proprio voto:
a)ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno di una di tali liste, poste alla destra del nominativo prescelto. In tal caso, l'elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di Sindaco sia per la lista preferita (art.72 comma 3 del decreto legislativo n.267/00;
b) ogni elettore può, altresì esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recannte il nominativo di un candidato alla carica di Sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al candidato-Sindaco prescelto (art. 72 comma 3 del decreto legislativo n. 267/00;
c) ciascun elettore può con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sia sul contrassegno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica si Sindaco, collegato alla lista votata.
In questo caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di Sindaco sia in favore della lista ad esso collegata (art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 132);
e) ogni elettore può manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull'apposita riga tracciata sulla destra di ogni contrassegno, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno.
In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato nonchè il candidato alla carica di Sindaco, collegato con la lista stessa, salvo che l'ellettore non si sia avvalso della facoltà indicata al precedente punto b), cioè abbia espresso un voto per un diverso candidato alla carica di Sindaco (art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 132).
Inolte si precisa che:
1) ciascun elettore può manifestare un solo voto di preferenza (art. 73 comma 3 del decreto legislativo n. 276/00)
2) la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista votata (art. 73 comma 3 del decreto legislativo n.267/00).
3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, sulla apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima (art.73 comma 3 deldecreto legislativo n.267/00);
4) in caso di identità di cognome tra candidato, deve scriversi sempre il nome e il cognome;
5) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati (art. 57 quarto comma del T.U. n. 570
6) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art.49 secondo comma del T.U. n.570).
Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (art. 49 quarto comma delT.U. n. 570)
ELEZIONI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI (scheda rosa)
Per tali elezioni le modalità di votazione sono in tutto simili a quelle relative alle comunali, esclusa la possibilità di segnare la preferenza al candidato Presidente della circoscrizione. (Figura eletta dai consiglieri in carica)