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Ultimo Aggiornamento: 05/06/08

Ici, scade il 16 la prima rata, esenti le prime case

COMUNICATO STAMPA N. 1     giovedì 5 giugno 2008   OGGETTO: Ici, scade il 16 la prima rata, esenti le prime case
  Versamento dell'acconto Ici per l'anno 2008 entro il 16 giugno ma solo per le seconde case. Come noto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ha introdotto l'esenzione Ici per l'abitazione principale mentre restano invariate le aliquote per le altre tipologie di immobili. Come di consueto si è provveduto da parte del Comune ad avvisare i cittadini dei termini di scadenza insieme con l'invio del bollettino per il versamento e le indicazioni necessarie per la sua esecuzione segnalando inoltre ai contribuenti di verificare le successive evoluzioni in ordine alle modifiche normative relative all'abitazione principale di cui si era in attesa di conoscere i termini di esenzione in conseguenza della decisione del Consiglio dei ministri.
  Di seguito le ulteriori informazioni in seguito all'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legge 27.
  A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, e cioè, quella adibita a dimora abituale del soggetto passivo. A tale scopo è posta una presunzione legale secondo cui l'immobile ove si ha la residenza anagrafica coincide con l'abitazione principale, salvo prova contraria.
  L'articolo 8 del D. Lgs. 504/92 assimila all'abitazione principale anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
  L'esenzione si applica anche alle abitazioni assimilate all'abitazione principale dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'articolo 3 del regolamento del Comune di Macerata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili prevede che siano considerate abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti o affini entro il secondo grado.
  Dall'esenzione sono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992 e cioè la detrazione base di € 103,29 nonché la maggiore detrazione fino a € 146,71 o fino ad € 46,71 rispettivamente per soggetti in possesso alla data dell'1/1/2008 di un Isee inferiore o uguale ad € 7.500,00 o compreso tra € 7.501,00 e € 8.500,00.
  L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; e cioè nei casi in cui il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che egli non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
 
 
 
 

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