Subentro, variazione e cessazione di media struttura di vendita
Descrizione: Vorrei subentrare - variare o cessare attività di media struttura di vendita
Definizione
L'esercizio delle attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa prevede le seguenti forme:
a) esercizi di vicinato, esercizio in cui la superficie di vendita ha le seguenti dimensioni:
? in comuni fino a 10.000 abitanti da 1 a 150 mq
? in comuni sopra i 10.000 abitanti da 1 a 250 mq
b) una struttura di vendita si definisce media nei seguenti casi:
- nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: esercizi da 150 a 1500 mq.
- nei comuni con oltre 10.000: esercizi da 250 a 2500 mq.
c) una struttura di vendita si definisce grande quando gli esercizi hanno una superficie :
- nei comuni fino a 10.000 abitanti > a 1500 mq.
- nei comuni sopra i 10.000 abitanti > a 2500 mq.
d) centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastruttre comunie spazi di servizio gestiti unitariamente
e) forme speciali di vendita al dettaglio
L'attività commerciale si suddivide in due settori merceologici: alimentare e non alimentare
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114
Legge Regione Toscana 3 marzo 1999 n. 9
Legge Regione Toscana 17 maggio 1999 n. 28
Regolamento 26 luglio 1999 n. 4
Prerequisiti
Possono esercitare attività commerciale coloro che:
Requisiti morali - art. 5 Decreto Legislativo n. 114/98
- non siano stati dichiarati falliti
- non abbiano riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo,
- non abbiano riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto , insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina
- non abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente l'inizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516, 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali
- non siano stati sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 1423/56 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza
In presenza di almeno una delle condizioni sopra indicate, il divieto di esercitare l'attività commerciale permane per la durata di cinque anni, che decorrono: dal giorno in cui la pena è stata scontata; dal giorno in cui la pena si è estinta in qualsiasi altro modo; dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Requisiti professionali
- art. 5 comma 5 Decreto Legislativo n. 114/98
Per l'esercizio di un' attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, è necessario essere in possesso, altresì, di uno dei seguenti requisiti professionali:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla regione, avente per oggetto il settore merceologico alimentare, le cui modalità, organizzazione, durata e materie vengono stabilite dalla Regione avvalendosi anche di rapporti convenzionali;
- avere esercitato in proprio, per almeno due anni negli ultimi cinque, l'attività di vendità al dettaglio o all'ingrosso per prodotti alimentari;
- avere prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese che esercitano l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, o se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS;
In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 del D. Legislativo n. 114/98 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale; in tale caso dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione l'atto formale a favore del soggetto che avendo certi requisiti accetti sottoscrivendo l'accettazione.
Cosa occorre
La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà e variazioni relative alla riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti alla sola comunicazione con le modalità sotto riportate. La comunicazione in carta semplice, da presentare in triplice copia va effettuata su apposito modello. La comunicazione di subingresso è presentata a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o di titolarità dell'esercizio. Si precisa che in caso di cessazione e apertura per subingresso dovranno essere predisposti due modelli distinti, uno a cura di chi cessa l'attività ed uno a cura del nuovo titolare/acquirente che comunica il subingresso con l'indicazione del contratto/atto di trasferimento.
Il fondo o i locali dove si esercita l'attività devono avere destinazione funzionale commerciale; è indispensabile l'atto di disponibilità dei locali, regolarmente registrato, o l'atto di trasferimento della proprietà o di affitto, nei casi di subingresso.